Undocumented EU worker fined for working without permit

30.2005.130Autre juridiction7 sept. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1, an Italian national, challenged a Ticino administrative decision that fined him CHF 900 for working without the required permit from 14 June to 19 August 2004. He argued that the transitional EU/free-movement regime and his good faith should excuse him. The Pretura penale held that the short-stay regime did not apply because he had an indefinite employment contract, and that he remained personally responsible for verifying authorization before starting work. The appeal was dismissed, the fine confirmed, and CHF 30 in costs left to the appellant; no fee was charged for the judgment itself.

Regeste Omnilex

Art. 3 cpv. 3 and 23 cpv. 6 LDDS; Art. 6 OLS; liability for work performed without authorization by a foreign national. The transitional regime applicable from 1 June 2004, which dispenses certain EU citizens from a permit for stays and work up to three months subject to notification, does not apply where the employment relationship is for an indefinite duration. In matters of aliens police, the worker remains personally bound to verify that authorization exists before commencing work; reliance on the employer's assurances does not exclude fault. Contraventions are punishable even when committed negligently (consid. on good faith and negligence).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.130

Data decisione, Autorità: 07.09.2005, PRPEN

Titolo: lavoratore comunitario sprovvisto di permesso. Accordi di Schengen 1.6.04 inapplicabili poiché contratto di durata indeterminata (e non "fino a tre mesi")

Incarto n. 30.2005.130/AMM 05 478/202

Bellinzona 7 settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 05 478/202 dell’8 aprile 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 25 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione dell’8 aprile 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano, colpevole di avere “lavorato in qualità di operaio, dal 14.06.2004 al 19.08. 2004, a favore della ditta __________, sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 900.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese in ragione di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 aprile 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 25 aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che dal 1° giugno 2004, con l'entrata in vigore della seconda fase delle disposizioni transitorie dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini comunitari non appartenenti ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione Europea (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) non necessitano più di un permesso per soggiornare e lavorare in Svizzera fino a tre mesi, bastando una notifica a norma degli art. 2 cpv. 1 LDDS e 2 cpv. 6 ODDS (v. circolare n. 123-001 del 19 maggio 2004 dell'IMES reperibile sul sito www.stranieri.ch, punti 2 e 3);

che in concreto l’interessato era nondimeno al beneficio di un contratto di lavoro per tempo indeterminato (cfr. doc. D nel fascicolo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, pag. 1 in basso), ragion per cui la normativa più favorevole non gli torna applicabile;

che l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato di avere lavorato come operaio alle dipendenze della __________, dal 14 giugno al 19 agosto 2004, sprovvisto di regolare autorizzazione;

che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea la sua buona fede e adombra “una serie di malintesi e disguidi che hanno portato a tale situazione”;

che in un interrogatorio del 20 agosto 2004 davanti alla polizia cantonale, egli ha dichiarato quanto segue (doc. B nel fascicolo citato, verso il basso):

“Tramite il figlio del direttore della ditta ho trovato lavoro a __________. Personalmente mi sono recato all’URS di Locarno annunciando la mia intenzione di iniziare l’attività. Mi veniva risposto se avevo la relativa documentazione per l’inoltro della domanda. Io rispondevo di no e, mi veniva detto, di ripresentarmi al momento che la documentazione era fatta. Rientrato in ditta dicevo alla segretaria quanto dettomi in ufficio. Mi veniva risposto che ci pensavano loro. Per tale motivo io iniziavo il lavoro, in buona fede, il 14.06.2004. Questo pomeriggio mi presentavo nuovamente all’URS di Locarno con la documentazione. A questo punto l’impiegata mi faceva notare che io avevo lavorato dal 14.06.2004 fino a ieri senza alcuna autorizzazione. [...]”;

che le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua buona fede non permettono di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

che possibili assicurazioni del datore di lavoro sul disbrigo delle pratiche (“mi veniva risposto che ci pensavano loro”: verbale citato, loc. cit.) non esimevano quindi il multato dall'obbligo di verificare, dal canto suo, che il permesso venisse rilasciato prima di iniziare il lavoro;

che del resto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;

per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

work permitfree movementtransitional regimegood faithnegligenceadministrative fineforeign nationalsemployment law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the administrative fine was admissible and could be decided on the file

Solution extraite

The appeal was admissible in form and could be decided on the basis of the record.

Motifs extraits

Jurisdiction, standing, and timeliness were established under the relevant procedural law.

Question juridique clé

Whether the Schengen/free-movement transitional rules exempted the appellant from a work permit

Solution extraite

No; the more favorable regime did not apply because the appellant had an indefinite employment contract, not a job limited to three months.

Motifs extraits

The transitional notification regime applied only to short stays and work up to three months.

Question juridique clé

Whether good faith and the employer's assurances excluded liability or justified cancellation of the fine

Solution extraite

No; the appellant remained responsible for ensuring that authorization existed before starting work, and negligence is punishable.

Motifs extraits

A worker cannot rely on the employer's statements; contraventions of aliens police rules are punishable even when negligent.

Question juridique clé

Whether the CHF 900 fine and CHF 30 costs should be annulled

Solution extraite

No; the fine was appropriate and within legal limits, and the cost order was upheld.

Motifs extraits

The penalty matched the gravity of the fault and the case circumstances.

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