Taxi driver fined for failing to keep tachograph records

30.2004.352Autre juridiction28 févr. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1, a taxi driver, appealed against a decision of the Sezione della circolazione that found him guilty of failing to comply with OLR2 duties on tachograph use and document preservation, and fined him CHF 500. The Pretura penale held that neither low workload nor the appellant’s interpretation of the law justified switching off the tachograph when no passenger was aboard, and that the alleged disappearance of documents was unsupported. His claim of financial hardship was also unsubstantiated, and any request for instalments had to be made to the competent collection office. The appeal was dismissed and the lower decision confirmed; appeal costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 15 OLR2; tachograph must remain in operation even during private trips with the vehicle; a taxi driver cannot invoke lack of work to justify selective activation. Allegations of missing transport documentation must be substantiated; a mere assertion of inadvertent omission or third-party removal is insufficient where the file and the appellant’s own prior statements indicate otherwise. A request to pay a fine by instalments is outside the cognizance of the appellate court and must be directed to the competent collection authority. In the absence of substantiated financial hardship, the fine remains proportionate if it is within statutory limits and commensurate with the culpability (consid. 1–4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.352

Data decisione, Autorità: 28.02.2005, PRPEN

Titolo: inosservanza, quale tassista, delle disposizioni dell'OLR2 concernenti la compilazione dei dischi ecc. Precaria situazione finanziaria non sostanziata

Incarto n. 30.2004.352/AMM 26622/206

Bellinzona 28 febbraio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 novembre 2004 presentato

RI 1

contro

la decisione n. 26622/206 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell’OLR2 concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro”, così come di avere “omesso di conservare e classare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 17 agosto 2004 a Porza;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto a una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 novembre 2004, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2 – di non avere osservato, quale tassista, le norme concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro, così come di avere “omesso di conservare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione” (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 2 settembre 2004 della polizia cantonale e all’allegato rapporto di controllo aziendale);

che le argomentazioni ricorsuali, per quanto di rilievo ai fini dell’odierno giudizio, si esauriscono nelle seguenti censure:

“[…] Il lavoro è poco e la legge dice che per il conducente indipendente il tempo di guida equivale al tempo di lavoro. Infatti io il tachigrafo lo accendo solo quando sto effettuando servizio taxi (ossia quando ho il cliente a bordo). Quello che faccio quando non ho clienti a bordo, sono affari miei.

Per quello che riguarda il fatto che la documentazione non è completa, posso solo ribadire che ci sono 2 possibilità: o che io mi sono dimenticato qualcosa (è passato quasi un anno da settembre 2003 ad agosto 2004) quando ho radunato tutti i dischi da me infilati in una busta gialla, oppure che l’addetto al controllo o qualche altro personaggio abbiano volutamente fatto sparire qualche cosa per poi dimostrare che ho torto.

Comunque nel caso dovessi pagare, voglio precisare che io la somma richiesta per pagare la contravvenzione non ce l’ho perché io non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro. […]”;

che né il poco lavoro né tanto meno la legge consentivano al multato di accendere il tachigrafo solo con il cliente a bordo, ove solo si consideri che l’art. 15 cpv. 1 e 2 OLR2 impone di tenere il cronotachigrafo sempre in funzione, anche durante eventuali corse di carattere privato con il veicolo;

che sulla documentazione carente, nulla agli atti permette di avvalorare l’adombrata sottrazione intenzionale di documenti ai danni dell’insorgente, tant’è che lo stesso multato, nelle sue osservazioni del 17 settembre 2004

alla polizia, aveva riconosciuto la sua colpa (punto 2: “sulla mancanza di documentazione, non voglio discutere. Dopo quasi un anno, qualcosa può es­sere sfuggito”);

che invano si cercherebbe per finire nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento da cui si possa desumere la situazione finanziaria dell’interessato, non bastando certo l’affermazione secondo cui “non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro”;

che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'entità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

che la postulata rateazione della multa esula dalla cognizione di questo giudice, l’interessato dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;

che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito dagli oneri dell'odierno giudizio (art. 15 LPContr), contenuti in soli fr. 150.– per tener conto della natura particolare dell’impugnativa;

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the fine for violating OLR2 tachograph and documentation duties should be annulled

Solution extraite

No. The appellant was correctly found to have failed to keep the tachograph operating and to preserve/classify the required documentation.

Motifs extraits

The law required the tachograph to be kept in operation even during private driving, and nothing in the file supported the claim of intentional document loss. The appellant had earlier acknowledged that some documents may simply have been forgotten.

Question juridique clé

Whether the appellant's alleged poor financial situation justified relief from the fine or installment payments

Solution extraite

No. The file contained no substantiated evidence of financial hardship, and the request for instalments had to be addressed to the competent collection office.

Motifs extraits

A bare assertion that he lacked money was insufficient, and the court had no jurisdiction over instalment requests.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The appeal being unfounded, the appellant had to bear the judicial fee and costs of the appeal proceedings.

Motifs extraits

Costs follow the dismissal, with the court limiting the amount to reflect the nature of the appeal.

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