Reduced fine for not wearing prescribed corrective lenses

30.2004.350Autre juridiction8 févr. 2005Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed a traffic-fine decision by the Sezione della circolazione, contesting only the allegation that she had driven without the corrective lenses required by her license. The Pretura penale accepted that she was no longer required to wear glasses, relying on a medical certificate and the lack of proof that she had notified the authority, but noted that the separate driving-prohibition offense remained. The appeal was therefore partially upheld: the total fine was reduced from CHF 400 to CHF 120, and no fees or costs were charged either for the appeal or the first instance.

Regeste Omnilex

Art. 26 cpv. 1 OAC; disciplinary fines for failure to comply with corrective-lens conditions and related cost consequences: where the license still contains code 01, the burden remains on the driver to show timely notification of the change to the competent authority. In the absence of proof of such notification, the disciplinary offense may subsist notwithstanding a later medical certificate. If, however, the offense is limited to a minor disciplinary infraction, the sanction is to be adjusted accordingly and costs may be waived when the party would not have been driven to litigate in ordinary proceedings (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.350

Data decisione, Autorità: 08.02.2005, PRPEN

Titolo: omissione di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla licenza di condurre

Incarto n. 30.2004.350/AMM 27901/290

Bellinzona 8 febbraio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004 presentato da

RI 1,

contro

la decisione n. 27901/290 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli – il 9 settembre 2004 a __________ – omettendo inoltre “di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre”

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel quale contesta il secondo reato e postula una conseguente riduzione della multa;

che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1, 95 n. 1 LCS e 19 cpv. 1 lett. a OSS – di non avere osservato un divieto di circolazione per autoveicoli, il 9 settembre 2004 a __________, e di avere omesso nel contempo “di portare gli occhiali o le lenti a contatto come prescritto dalla sua licenza di condurre”;

che la ricorrente non contesta la prima infrazione (“mi scuso di non aver osservato il segnale di divieto …”), ma insorge contro la seconda, dolendosi in sostanza di non dovere più ricorrere agli occhiali da vista e di averne dato tempestiva comunicazione all’autorità;

che in un certificato dell’8 novembre 2004 allegato al ricorso, il dr. __________ ha attestato per vero di aver visitato l’interessata il 9 luglio 2004 e di averla ritenuta “idonea alla guida senza occhiali”;

che a ragione l’insorgente ritiene perciò di non avere commesso il relativo addebito, tant’è che l’autorità di primo grado – preso atto delle doglianze ricorsuali – si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che nondimeno, nella copia della licenza di condurre allegata al ricorso (rilasciata il 16 settembre 2004, ossia dopo i fatti) figura ancora l’obbligo di far capo a un mezzo di correzione della vista (codice “01” indicato sul retro del documento);

che invano si cercherebbe d’altro canto nel fascicolo processuale il benché minimo indizio atto a suffragare l’asserito annuncio del cambiamento all’auto­rità competente, per il quale l’art. 26 cpv. 1 OAC prescrive del resto la presentazione della licenza;

che per siffatta omissione, l’allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.– (infrazione n. 106.1), mentre l’inosservanza di un divieto di circolazione per gli autoveicoli è punita con una multa di fr. 100.– (infrazione n. 304.3);

che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa a fr. 120.– e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio;

che nulla induce altresì a ritenere che l’interessata – fosse stata inizialmente multata per queste sole infrazioni disciplinari – sarebbe stata indotta a contestarle in procedura ordinaria; essa deve quindi essere esentata anche dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 e 95 n. 1 LCS; 19 cpv. 1 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza tasse o spese.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

traffic offensecorrective lensesadministrative finelicense conditionscostsappealmedical certificate

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant committed the offense of failing to wear prescribed corrective lenses while driving.

Solution extraite

The record did not support the charge; the appellant had a medical certificate stating she was fit to drive without glasses, and the file contained no proof of a timely notice of the change to the competent authority.

Motifs extraits

Although the driving license still showed code 01 after the events, the court found that the appellant had sufficiently shown she no longer needed glasses. The authority also accepted the appeal on this point.

Question juridique clé

What fine and costs should remain after partial success of the appeal.

Solution extraite

The fine had to be reduced to CHF 120, and no court fees or costs were to be charged at either instance.

Motifs extraits

The disciplinary fine for not wearing corrective lenses was CHF 20, while the separate driving-prohibition offense remained punishable by CHF 100; first-instance fees were also waived because the appellant would otherwise have been led to challenge even these disciplinary fines in ordinary proceedings.

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