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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.272
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.272/pg
19950/205
Bellinzona
16
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6/8 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 13 agosto 2004 emessa
d CRTE 1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 6 settembre 2004, ma spedito in data 8 settembre 2004, RI 1 ha
inoltrato ricorso contro la decisione 13 agosto 2004 con cui CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr.
120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver
posteggiato il veicolo TI __________ prima di un'intersezione a meno di 5 metri
dalla carreggiata trasversale.
B. Si
rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata
ritirata dal ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a
trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza per posta
semplice.
Prima
di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del
ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio
di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il
Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per
raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane
depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare
sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che il RI 1
non ha presentato osservazioni nei termini di legge assegnatigli (cfr. risoluzione
impugnata).
Nel
caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 13 agosto 2004; ammettendo
nell'ipotesi più favorevole al ricorrente che la raccomandata sia stata
avvisata lunedí 16 agosto si rileva come dal giorno successivo decorre il
termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il 23 agosto 2004.
A
far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per
la presentazione del ricorso, scaduto in data 7 settembre 2004.
Pertanto
il ricorso spedito il giorno successivo è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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