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Numero d'incarto:
30.2004.264
Data decisione, Autorità:
22.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.264/AMM
20160/203
Bellinzona
22
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 settembre 2004
presentato da
contro
la decisione n.
20160/203 del 20 agosto 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 15 settembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
20 agosto 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 180.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i
seguenti fatti accertati il 16 giugno 2004 in territorio di Comano:
"Alla
guida della motoleggera ______ circolava nell'abitato di Comano a velocità
eccessiva (oltre 60 km/h) nonostante il vigente limite a 50 km/h. Il veicolo
superava pure la velocità massima autorizzata per detta categoria di veicoli.
Da un controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll' è risultata
una velocità potenziale aggirantesi sui 79 km/h";
che ______ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 6 settembre 2004 in cui nega qualsivoglia
eccesso di velocità e postula una riduzione della multa;
che in uno scritto del 15
settembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
29, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 14
lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV – la commissione delle seguenti infrazioni: "Alla
guida della motoleggera _______ circolava nell'abitato di Comano a velocità
eccessiva (oltre 60 km/h) nonostante il vigente limite a 50 km/h. Il veicolo
superava pure la velocità massima autorizzata per detta categoria di veicoli.
Da un controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll' è risultata
una velocità potenziale aggirantesi sui 79 km/h" (decisione impugnata,
con riferimento al rapporto di contravvenzione 21 giugno 2004 e alle contro
osservazioni 20 luglio 2004 della polizia comunale);
che l'insorgente non contesta
la trasgressione inerente all'irregolarità del proprio veicolo; egli nega però
di avere circolato a velocità eccessiva, facendo valere quanto segue (ricorso,
punto 3):
"In
un primo tempo la Polizia comunale di Comano ha concluso al superamento della
velocità ritenendo di aver accertato tale infrazione mediante apparecchio
'Scootoroll' (cfr. intimazione di contravvenzione). Ora, il fatto che la mia
motoleggera potesse raggiungere una velocità superiore ai 45 km/h (…), non
prova certo che io circolassi a un'andatura superiore al limite consentito
(cfr. mie osservazioni 2 luglio 2004).
Con
controsservazioni 20 luglio 2004 …, l'agente di polizia sostiene di avermi
seguito sin tanto che ha avuto la possibilità di fermarmi aggiungendo che si
constatava che la velocità era di oltre i 60 km/h, senza però dire sulla
base di quali strumenti sia avvenuto quest'accertamento, che in ogni caso
contesto.
Inoltre,
…, contesto recisamente che si sia reso necessario il mio inseguimento e che
sia stata la Polizia a fermarmi. Al contrario, la sera del 16 giugno 2004,
unitamente a mio fratello _____ (pure oggetto di contravvenzione), giunto in
prossimità della rotonda di Cureglia ho notato la presenza dell'auto della
polizia ferma all'altezza del posteggio per gli autobus che si trova oltre la
rotonda in territorio di Cureglia. Svoltando a destra in direzione di Comano mi
sono spontaneamente fermato nel posteggio della RTSI, là dove si è pure fermato
il veicolo della polizia per gli accertamenti del caso. Ora, siccome il
posteggio della RTSI dista ca 600 metri dalla rotonda, ben può essere che il
veicolo della polizia, come detto fermo oltre la rotonda, abbia dovuto
circolare alla velocità che mi viene contestata per potermi raggiungere, ciò
non prova però che io circolassi oltre al limite consentito anche perché,
sapendo di non essere in regola con la mia motoleggera, non avevo certo motivo
di farmi notare proprio dagli agenti di polizia.
D'altro
canto rilevo che al momento del fermo l'agente di polizia mi ha giustamente
fatto osservare che non ero in regola con il motoveicolo che avevo sbloccato
prima del tempo e che per questo avrei ricevuto una contravvenzione, ma mai ha
accennato al fatto che circolassi a velocità eccessiva e superiore al limite
consentito …";
che l'insorgente ne conclude
per lo "stralcio di quest'infrazione" (ricorso, punto 4) o se
non altro – "nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata"
– per una congrua riduzione della multa e degli oneri in considerazione della
sua situazione finanziaria di studente senza reddito (punto 5);
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio
di quest'autorità;
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento
ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle
argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto questo
giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia di cui agli evocati rapporti
21 giugno 2004 e 20 luglio 2004 con la versione – lineare e circostanziata –
fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che
quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'eccesso di velocità rimproveratogli
dall'autorità di primo grado;
che, persistendo un
ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da
siffatto addebito;
che la decadenza dell'eccesso
di velocità, per il quale l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria
di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b), giustifica una riduzione della
multa da fr. 180.– a fr. 60.–, l'adeguamento di tasse e spese di primo grado e
la rinuncia a prelevare oneri dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 32
cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 14 lett. b,
219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ è inflitta una multa
di fr. 60.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr.
10.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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