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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.254
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.254/pg
20092/203
Bellinzona
3
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere _________ per statuire sul ricorso 27 agosto 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione
20 agosto 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 20 agosto
2004, n° 20092/203, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a _________
una multa di fr. 560.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida
del veicolo ________ ha circolato nell'abitato di Magliaso a velocità superante
i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità
accertata con apparecchio radar: 85 km/h.
Velocità punibile
dedotta la tolleranza: 80 km/h."
Fatti accertati il 12 luglio
2004 in territorio di Magliaso. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.1 lit.a ONC e 22
cpv.1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale,
chiedendone la riduzione e la rateazione. Delle argomentazioni addotte si dirà,
per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6
cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla
circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie
sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in
virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei
limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la
velocità
massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un
delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità
punibile di 80 km/h superando quindi di 30 km/h il limite di 50 km/h ivi
vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in
esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle
regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto
ai sensi della predetta legislazione.
Competente a esaminare e a
giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la
Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1
LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato
competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta, cosa del
resto nemmeno contestata nell'evenienza concreta.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 90 cifra
1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2
RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione 20 agosto
2004 n° 20092/203 del Dipartimento Istituzioni è
annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al
Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Ministero pubblico, Lugano
Il presidente:
Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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