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Numero d'incarto:
30.2004.202
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.202/AMM
1780
Bellinzona
10
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 giugno 2004
presentato da
contro
la decisione n.
(401) 04 163/804 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 9 luglio
2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione
dell'11 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 3000.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr.
80.–, per avere svolto – dal giugno 1999 al luglio 2003 – una "gerenza
irregolare ed incostante … presso il Bar __________";
che _________ è insorto contro
tale risoluzione con un ricorso del 30 giugno 2004, in cui postula in sostanza
l'annullamento o una riduzione della multa, così come l'esenzione dal pagamento
degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 9 luglio 2004, propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il gerente è tenuto per
principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio,
in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLEsPub, cui l'art. 53 cpv.
2 LEsPub rinvia);
che il gerente è responsabile
dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio
pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEsPub); con la sua
presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i
punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti
con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLEsPub);
che per l'art. 66 cpv. 1 prima
frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una
multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente
e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 37 cpv. 1,
53 e 66 LEsPub; 80, 81 e 82 RLEsPub – di avere svolto – dal giugno 1999 al
luglio 2003 – una "gerenza irregolare ed incostante … presso il Bar
_______" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di
contravvenzione del 19 aprile 2004);
che l'insorgente si duole, in
sintesi, di avere sempre adempiuto i propri doveri di gerente; egli è stato
invero costretto per motivi di salute a ridurre la sua presenza nell'esercizio
pubblico ad "almeno 4 ore giornaliere", ma solo nel "mese
di agosto 2003 e nei 5-6 mesi precedenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto);
che il ricorrente sottolinea
altresì di non avere trascurato la gestione dell'esercizio pubblico neppure
durante il periodo di presenza ridotta, la sua parziale inabilità essendo stata
del resto supplita dalla rappresentante del gestore senza che si siano
verificati inconvenienti di sorta e potendo egli – per ogni evenienza – recarsi
immediatamente sul posto di lavoro sito a pochi isolati dalla propria abitazione;
che sempre stando all'insorgente,
dal proprio salario di fr. 1000.– mensili non si può desumere alcuna violazione
dell'obbligo di presenza, trattandosi "di un importo considerato
adeguato dalla _____ SA, tenuto conto della zona in cui è situato l'esercizio
pubblico (fuori dal centro-città, dove vi è un'altissima concentrazione di bar
e senza parcheggi riservati), delle sue ridotte dimensioni, e delle limitate
possibilità finanziarie dello stesso datore di lavoro" (ricorso, pag.
3 verso l'alto);
che l'interessato ritiene per
finire la sanzione pecuniaria e la tassa di giustizia – comunque sia – non
commisurati al caso concreto, donde la richiesta formulata in subordine volta a
"una massiccia riduzione della multa e l'esenzione della tassa di
giustizia di 1a istanza" (ricorso, pag. 3 nel mezzo e verso il basso);
che in concreto il gerente,
sentito dalla polizia il 29 agosto 2003, ha riconosciuto di essere "presente
nell'esercizio pubblico a orari alternati, con almeno quattro ore giornaliere"
(cfr. il relativo verbale d'interrogatorio, risposta 2);
che contrariamente al parere
del ricorrente, dalla predetta deposizione – credibile poiché resa spontaneamente
il giorno dopo il controllo di polizia – non si desume affatto una riduzione
della presenza limitata ai problemi di salute (verbale, risposta 3), ma una
gerenza parziale generalizzata, attinente alle proprie mansioni contrattuali di
"controllo della cantina e … comande di merce" (risposta 2);
che l'argomentazione
dell'insorgente risulta per altro contraddittoria, laddove egli adduce di avere
svolto un'attività ridotta nel "mese di agosto 2003 e nei 5-6 mesi
precedenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto) dopo avere sostenuto
davanti all'autorità di primo grado come la riduzione dell'orario sarebbe cominciata
solo l'11 agosto 2003 (cfr. osservazioni del 10 maggio 2004 al rapporto di
contravvenzione, con riferimento all'allegata dichiarazione 26 settembre 2003
del gestore);
che a ragione la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione sottolinea del resto, nelle sue osservazioni del 9
luglio 2004, come un gestore che assicuri una regolare presenza nell'esercizio
pubblico non possa ragionevolmente percepire un salario di soli fr. 1000.–
mensili;
che le doglianze ricorsuali si
rivelano in definitiva, sotto questi aspetti, sprovviste di buon diritto;
che le violazioni commesse dal
ricorrente rivestono per il resto un'indubbia gravità: la conduzione di un bar
senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon
funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81
RLEsPub) – può comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in
genere;
che ciò vale a prescindere dai
problemi di salute allegati dal ricorrente, dalla presenza sostitutiva del
rappresentante del gestore "senza che vi sia stato alcun inconveniente"
(ricorso, pag. 2 in fondo) e dall'asserita possibilità per l'interessato di
recarsi "in breve tempo … sul posto" in caso di bisogno
(ricorso, pag. 3 in alto);
che la multa inflitta dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;
che neppure presta fianco a
critiche l'addebito al multato di una tassa di giustizia di fr. 500.– e di
spese per fr. 80.–, al cui riguardo l'autorità di primo grado non ha
lontanamente ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento;
che la precaria situazione
finanziaria e personale addotta dal ricorrente giustifica nondimeno – in via
eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria a fr. 2000.–, di adeguare la
tassa di giustizia di primo grado (le spese rimanendo invariate) e di
soprassedere al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66
LEsPub; 80, 81 e 82 RLEsPub; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a ________ è inflitta
una multa di fr. 2000.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 300.– e alle
spese di fr. 80.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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