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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.188
Data decisione, Autorità:
06.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.188/AMM
8636/203
Bellinzona
6
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 maggio
2004 presentato da
contro
la decisione n.
8636/203 del 2 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 9 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del 2 aprile 2004, ha inflitto a _____ una multa di fr. 350.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i
seguenti fatti accertati il 22 gennaio 2004 in territorio di Locarno:
"alla
guida della vettura _________ ometteva di fermarsi ad uno 'stop', s'inoltrava
in un'intersezione e collideva con un autobus sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14
cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _____ è insorta contro
tale decisione con un ricorso del 31 maggio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
9 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4
LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe invece
interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, giacché il ricorso del 31
maggio 2004 è stato presentato oltre 15 giorni dopo l'intimazione della
querelata decisione e il fattorino incaricato della notifica sostiene –
contrariamente alle affermazioni della multata (ricorso, secondo paragrafo) –
di avere regolarmente compilato l'avviso di ritiro della raccomandata;
che la questione non merita
tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera all'insorgente, come detto, di essersi immessa in un'intersezione
senza fermarsi a uno "stop" ed essersi scontrata con un autobus
avente la precedenza;
che tale decisione fonda sui
seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 28 gennaio 2004, pag. 4):
"_____
al volante del suo veicolo, viaggiava sulla Via ___ in territorio di Locarno
diretta verso Piazza____. Via _____ in quel tratto presenta due corsie a senso
unico.
La
_____ circolava sulla corsia di sinistra. Giunta allo sbocco sulla Via____, non
si fermava regolarmente allo Stop fuoriuscendo con la parte anteriore del suo
mezzo meccanico su quest'ultima Via.
In
quel frangente entrava in collisione [con] il protagonista ______, il
quale a bordo del suo autobus, giungeva regolarmente da sinistra rispetto alla
protagonista _____.
La
collisione avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore
destra dell'autobus";
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti censure:
"[…]
la mia azione non è stata quella di «omettere» lo stop in questione, ma solo di
oltrepassare ulteriormente la linea che lo delimita.
Quanto
scritto nella presente è lo stesso detto all'agente di polizia durante il
verbale, al quale non ho potuto reclamizzare il documento perché ancora
sconvolta dall'accaduto. […]";
che con osservazioni del 3
marzo 2004 la ricorrente precisava di "essere uscita fuori dalla riga
bianca che segnala la scritta STOP dopo aver frenato e non di aver omesso tale
segnaletica", soggiungendo come "la mia colpa è stata quella
di aver considerato solo il traffico dal senso destro, ma come ben sapete,
nella strada di collisione il senso è anche da sinistra per gli autobus";
che la multata non nega in
sostanza la fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione, né si
capisce come essa possa seriamente contestare l'inosservanza del segnale di
stop adducendo di essersi solo limitata a "oltrepassare ulteriormente
la linea che lo delimita";
che l'insorgente ammette con
ciò di avere contravvenuto alle norme menzionate nella decisione impugnata, in
particolare al dovere sancito dall'evocato art. 14 cpv. 1 ONC di "fermarsi
prima dell'intersezione";
che le censure ricorsuali non
consentono altresì di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione, suscettibile
di compromettere gravemente la sicurezza del traffico, di recare considerevoli
danni e di mettere finanche a repentaglio l'incolumità delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità del reato, rettamente commisurata alla
colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va quindi
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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