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Numero d'incarto:
30.2004.165
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.165/AMM
10534/202
Bellinzona
2
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
____________in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 maggio
2004 presentato da
(rappresentata
dalla RA1,)
contro
la decisione n.
10534/202 del 30 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 25 maggio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
30 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i
seguenti fatti accertati il 2 dicembre 2003 in territorio Lugano:
"alla
guida della vettura___________, ometteva di fermarsi ad una segnalazione
semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo
sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14
cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS;
che __________ è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2004 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle osservazioni del 25
maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta
dalla ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifica risulta essere
il richiamo degli atti dalla Sezione della circolazione, ma non è il caso di
disporre la prospettata audizione testimoniale, il ricorso dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che giusta l'art. 36 cpv. 2
LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra
(prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno
la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza
frase);
che per quanto concerne i
segnali luminosi, la luce gialla dopo quella verde impone l'arresto dei veicoli
"che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione" (art. 68 cpv. 4
lett. a OSS);
che chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera alla multata di non esseri fermata con la propria
vettura – in violazione delle predette disposizioni – "ad una segnalazione
semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un
autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro: adduce in sintesi di non essersi
potuta fermare prima dell'intersezione, il segnale luminoso essendo passato dal
verde al giallo quando essa – circolando alla velocità prescritta di 50 km/h su
fondo per altro bagnato – si trovava a soli 20 m dall'incrocio (ricorso, punto
4, con riferimento alle risultanze del rapporto di polizia e alla testimonianza
scritta della passeggera della multata, allegata al gravame);
che tale versione contrasta
invero con le dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, suffragate
anch'esse da una deposizione testimoniale, secondo cui il semaforo era verde
per i veicoli provenienti da via ____(cfr. i relativi verbali allegati ai
rapporti di polizia del 5 dicembre 2003 e del 15 febbraio 2004);
che siffatta discrepanza non
ha impedito tuttavia alla Sezione della circolazione di ritenere credibile la
versione della multata laddove essa dichiarava di essere passata con il
semaforo giallo anziché rosso;
che ciò posto, questo giudice
non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia
inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un
ragionevole dubbio che l'interessata – nel momento in cui il segnale luminoso è
passato dal verde al giallo – non fosse più in grado di fermarsi prima
dell'intersezione a norma dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS;
che dato quanto precede,
s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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