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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.163
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.163/AMM
11212/203
Bellinzona
2
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con _____
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 (recte: 13)
maggio 2004 presentato da
contro
la decisione n.
11212/203 del 7 maggio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 24 maggio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
maggio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 90.–, per i
seguenti fatti accertati il 16 marzo 2004 in territorio di___:
"alla
guida della vettura_________, in una semi-curva senza visuale piegante per lui
a destra eseguiva una manovra di sorpasso di un autoveicolo per cui collideva
con un altro sopraggiungente in senso inverso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 35 cpv. 1, 2
e 4, 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC;
che __________ è insorto
contro tale decisione con un ricorso del 14 (recte: 13) maggio 2004 in
cui conclude per l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
24 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 26 cpv. 1 LCS,
ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo
né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite; il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, rivolgendo la sua attenzione
alla strada e alla circolazione (art. 31 cpv. 1 LCS, concretato dall'art. 3
cpv. 1 ONC);
che la velocità deve sempre
essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e
del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCS); il conducente deve quindi
circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile o,
se l'incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile
(art. 4 cpv. 1 ONC);
che l'art. 35 cpv. 2 prima
frase LCS autorizza il sorpasso di veicoli – a sinistra (cpv. 1) – solo se la
visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è
d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso; è vietato per
converso sorpassare, fra l'altro, nelle curve senza visuale (cpv. 4);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato di avere, in violazione delle predette
disposizioni, superato un'automobile in una semi-curva senza visuale collidendo
con una vettura proveniente nell'altro senso;
che tale decisione fonda sui
seguenti accertamenti di polizia (rapporto di constatazione del 24 marzo 2004,
pag. 4):
alla guida della sua vettura stava discendendo la strada della _,
preceduto dalla vettura della teste.
Giunto
poco prima della 'Cava Terrani' quando ancora si trovava a percorrere una
semicurva senza visuale per lui piegante a destra eseguiva il sorpasso sulla
sinistra della vettura della teste, con manovra di uscita e rientro.
Facendo
tale manovra non si accorgeva che in senso contrario sopraggiungeva la vettura
della_______, la quale nulla ha potuto per evitare la collisione che avveniva
fra i due specchietti retrovisori esterni, lato sinistro.
proseguiva poi la sua corsa in direzione di____.
La
________ eseguiva subito un'inversione di marcia, riuscendo a raggiungere il
______ che nel frattempo si era ferm[ato] al rosso di un semaforo di cantiere,
posto sopra l'abitato di _____";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni responsabilità nell'accaduto, dolendosi di come "per
aver sorpassato un'auto che procedeva a velocità ridotta (e questo già dal
bivio di____!!) e che continuava a frenare ad ogni accenno di curva, in un
luogo dove non vi era nessun divieto, la linea è tratteggiata e NON in
semicurva senza visuale come si vuol far credere, a causa della mancata
padronanza del veicolo che sopraggiungeva in senso inverso a velocità elevata
si è verificata la collisione dei due specchietti (collisione avvenuta NELLA
MIA CORSIA DI MARCIA, lo ribadisco ancora una volta) mi ritrovo a dover pagare
fr. 600 di multa + fr. 190 di spese!!??.. e tutto questo poi, su delle dichiarazioni
personali valide tanto quante le mie. Non vorrei che, visto che la Signora in
questione guidava l'auto di un agente di polizia (suo marito), questo fatto
abbia contribuito a far valere maggiormente la sua posizione. […]";
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in
ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che non spetta pertanto al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito incombe semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati o le rispettive assicurazioni;
che riguardo al comportamento
del multato, dall'audizione di_______– alla guida del veicolo superato e come
tale testimone oculare dell'accaduto – si evince quanto segue (verbale del 17
marzo 2004 allegato al citato rapporto di polizia):
Appena
sotto il paese di____, poco prima della 'Cava Terrani', all'improvviso mentre
stavo effettuando una semicurva per me piegante a destra, venivo superata da
una vettura Opel di colore blu.
Quest'auto,
che io non avevo neppure visto arrivare dietro di me, ha eseguito il sorpasso,
facendo una manovra di uscita e rientro (gincana) in luogo dove non vi era
visuale a seguito della semicurva.
Mentre
stava rientrando nella sua corsia, ha urtato con il suo specchietto esterno
sinistro lo specchietto pure esterno di una vettura Subaru di color bianco,
guidata da una ragazza.
[…]
D)
Al momento del fatto la vettura Subaru che giungeva in senso contrario era
sulla sua giusta corsia?
R)
Sì, era nella sua giusta corsia. È stata la vettura Opel che durante la manovra
di sorpasso della mia auto ha invaso la corsia di contromano.
[…]";
che la conducente della
vettura urtata ha confermato, nella sostanza, la predetta deposizione testimoniale,
precisando come la propria "velocità al momento del fatto era di circa
50/60 km/h ove il limite è di 80" (cfr. verbale d'interrogatorio del
17 marzo 2004 allegato al rapporto di constatazione citato);
che contrariamente al parere
del ricorrente, nulla induce in concreto a dubitare dell'attendibilità della
testimone, la quale – ammonita a dire la verità e resa edotta delle conseguenze
penali sancite dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza – ha saputo
fornire una versione lineare e credibile sulla dinamica del sinistro;
che la versione
dell'insorgente è invece contraddittoria, laddove egli affermava davanti alla
polizia di avere iniziato il sorpasso quando ancora si trovava a metà curva
(verbale del 17 marzo 2004, pag. 1 in fondo), per poi sostenere nel ricorso e
nelle allegate osservazioni di avere sorpassato "su di un tratto dritto
e non in una semi curva senza visuale";
che desta altresì perplessità
la certezza con cui il multato dichiara nel ricorso che l'urto sarebbe avvenuto
nella propria corsia, dopo essersi limitato davanti alla polizia a ritenere
solo "possibile" l'invasione di corsia da parte dell'altra
protagonista (verbale citato, pag. 2 in alto);
che in simili evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che il multato ha effettivamente
trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che le censure ricorsuali non
consentono altresì di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione perpetrata
dall'interessato, suscettibile di compromettere gravemente la sicurezza del
traffico, di recare considerevoli danni e di mettere finanche a repentaglio
l'incolumità delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità del reato, rettamente commisurata alla
colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va quindi
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,
32 cpv. 1, 35 cpv. 1, 2 e 4, 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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