Special benefit and taxpayer status in improvement contributions

30.2004.105Autre juridiction27 juin 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The expropriation tribunal dismissed an owner's appeal against an improvement contribution for road widening and lighting on parcel no. 243. It held that the owner remained the liable taxpayer because ownership existed when the contribution schedule was published, even though the parcel was later sold. The court further found that the works presumptively created a special benefit for the parcel, which had direct access to the road, and that alleged traffic increases did not rebut this presumption. The request to enlarge the charged area was rejected as beyond the scope of the dispute and impossible without affecting final third-party decisions. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 5 LCM; improvement contributions are owed by the holder of the real right at the time the contribution schedule is published, regardless of a later transfer of the property. Special benefit within the meaning of Arts. 1 and 4 LCM is presumed for road, sidewalk and lighting works that objectively improve access, usability and urbanization of the served parcels; the contrary must be proven by the taxpayer. In an appeal against an individual contribution assessment, the court cannot redesign the entire contribution perimeter or alter final decisions concerning third parties, as this would exceed the object of the dispute and violate the hearing rights and legal certainty of non-appealing owners (consid. 3-5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.105

Data decisione, Autorità: 27.06.2006, TE

Titolo: imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento, la sistemazione di una strada comunale e potenziamento dell'illuminazione

Incarto n. 30.2004.105 LCM 44/03

Lugano 27 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 6 giugno 2003 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 7 maggio 2003 dal Municipio di , ora L, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la sistemazione di Via a__________ ed il potenziamento dell’illuminazione,

relativamente al mapp. no. 243 RFD di L__________

letti ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di __________ – ora, per aggregazione, Comune di L__________ – ha eseguito un intervento di sistemazione stradale in Via a__________ realizzando inoltre un posteggio pubblico al mapp. no. 262 confinante con la strada stessa. Il Consiglio Comunale, ha stanziato il credito di costruzione ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% per le opere stradali e del 30% per il posteggio con risoluzione del 5.10.1998 (MM 1296 del 25.8.1998). Le conseguenti procedure di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione avviate dal Comune di __________ sono state risolte nel corso degli anni 1999/2000 (TE inc. no. 49/98 173-179).

1.2. Per le suddette opere il Municipio di __________ ha quindi impostato due distinte procedure di prelievo di contributi di miglioria. Oggetto del presente procedimento sono i contributi per l’intervento stradale di allargamento e di sistemazione di Via a__________ il cui prospetto è stato pubblicato dal 1° al 30.7.2002 (FU 51/2002 del 25.6.2002) previo invio di un avviso personale a tutti i soggetti imposti. RI 1 proprietaria del mapp. no. 243, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 37'122.32. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 7.5.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera e sollecita l’ampliamento del comprensorio imposto. Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame. Nonostante regolari citazioni nessuno è comparso in rappresentanza della ricorrente all’udienza di conciliazione del 9.3.2006 né al sopralluogo esperito il 5.4.2006.

Come di rito (art. 23 LCM e 16 LPamm.) RI 1 è stata citata a due riprese al recapito indicato a RC (cfr. estratto), tuttavia inutilmente. Il ricorso è dunque deciso sulla base degli atti formanti l’incarto e delle risultanze istruttorie senza che ciò arrechi un pregiudizio irreparabile alla ricorrente stessa ritenuto che il procedimento è retto dal principio dell’officialità (art. 13 cpv. 2 LCM; RDAT 1977 no. 34) e che in ogni caso la decisione impugnata non può essere riformata a suo danno (art. 65 cpv. 4 LPamm.).

Il mapp. no. 243, già proprietà di RI 1, è stato ceduto mediante atto di compravendita iscritto a RF il 2.11.2004 (cfr. estratto RF). A norma dell’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2). Nel mese di luglio del 2002, quando è stato pubblicato il prospetto dei contributi, RI 1 era ancora titolare dei diritti di proprietà sul mapp. no. 243 ed è pertanto soggetto imponibile giusta l’art. 5 cpv. 2 LCM. In effetti, stando alla normativa, ai fini dell’assoggettamento la successiva cessione è irrilevante e nemmeno occorre esaminare i termini del contratto specie la questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante dal contributo: infatti, poiché il debito del contributo è personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al Comune (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

4.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

4.2. Il requisito del vantaggio particolare va esaminato alla luce dell’opera eseguita e del risultato ottenuto. Ora, la messa in atto del progetto ha comportato l’allargamento e la sistemazione completa di un tronco stradale vetusto, infrastrutture comprese, al quale è stato aggiunto un nuovo marciapiede (lato nord e ovest). L’intervento è completato con un elemento moderatore del traffico ed il potenziamento dell’illuminazione. Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il traffico veicolare e pedonale ed esteticamente decorosi. Sotto il profilo della funzionalità l’opera si è dunque rivelata pagante per i fondi serviti traducendosi in una migliore agibilità e qualità di percorrenza e, in genere, in un miglioramento considerevole dell’urbanizzazione ora adeguata alla destinazione ed alle necessità concrete di un quartiere densamente edificato ed abitato. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto. La ricorrente, dal canto suo, non ha fornito la prova del contrario. In particolare essa nega di aver tratto un vantaggio poiché, mantenendo lo sbocco di Via a__________ su Via C__________ e congiungendo Via a__________ con Via I__________, il Comune avrebbe creato una circonvallazione rivelatasi fonte di un forte aumento di traffico, di immissioni nocive e di pericoli.

Tuttavia ai fini del contributo di miglioria tale censura è irrilevante non essendo questa la sede per rimettere in discussione l’assetto viario locale che andava contestato, semmai, nell’ambito della procedura pianificatoria di approvazione della variante con la quale è stato istituito un piano particolareggiato per il quartiere Via a__________ e sancita l’attuale situazione viaria (cfr. variante approvata dal Consiglio di Stato il 4.12.1990). Anche ammettendo l’acutizzarsi di immissioni questo non basta comunque ad invalidare il vantaggio sia perché l’aggravio è contenuto dal momento che il transito veicolare è sostanzialmente limitato a motivi di accesso al quartiere, sia perché si tratta di un inconveniente che chiunque scelga di risiedere in una zona densamente edificata deve sopportare: in altre parole esso non è una conseguenza immediata dell’opera bensì del quadro pianificatorio locale. Un certo traffico parassitario potrebbe essere indotto semmai dal nuovo posteggio, ma in tale evenienza spetterebbe al Comune di adottare le opportune misure preventive o repressive. Considerato che il beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 243 – che è a diretto confine con Via a__________ e da essa ha l’unico accesso veicolare – il principio dell’imposizione va confermato.

La ricorrente sollecita l’ampliamento del comprensorio imposto, operazione che è tuttavia improponibile ed inattuabile. Innanzitutto perché non compete al Tribunale di espropriazione di rielaborare ex novo tutto il prospetto dei contributi. In secondo luogo perché l’ampliamento comporterebbe l’inclusione di fondi non imposti rispettivamente la correzione dei parametri applicati ai fondi assoggettati, e quindi la modifica di decisioni che direttamente li concernono e sono cresciute in giudicato; il tutto in manifesta violazione di diritti costituzionalmente garantiti e cioè senza permettere agli interessati di esercitare il diritto di essere sentiti, privandoli del doppio grado di giurisdizione ed a scapito del principio di sicurezza del diritto. Infine perché la richiesta oltrepassa i limiti dell’oggetto della contestazione che, per la ricorrente, è limitato al suo contributo e certamente non si estende anche al contributo addebitato o addebitabile ad un altro proprietario. In quest’ottica non è nemmeno scontato che la ricorrente possa vantare un interesse legittimo poiché il mancato addebito di un contributo ad un terzo non la tocca in maniera diversa rispetto a qualsiasi altro proprietario incluso nel perimetro.

Visto quanto sopra il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

improvement contributionspecial benefitroad wideningtaxpayer liabilityproperty transfercontribution perimeteraccesslegal certaintycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant remained liable for the improvement contribution despite selling the parcel after publication of the contribution schedule.

Solution extraite

Yes. Tax liability is determined by ownership at the time the schedule is published; the later transfer does not matter.

Motifs extraits

Under Art. 5 LCM, the liable person is the holder of the right on the publication date. Any contractual transfer of the burden is only effective inter partes and cannot be opposed to the municipality.

Question juridique clé

Whether the road works, including widening, sidewalk, traffic-calming and lighting improvements, created a special benefit for the parcel.

Solution extraite

Yes. The works presumptively conferred a concrete economic benefit and improved access, usability and urban quality for the served properties.

Motifs extraits

Street and related infrastructure improvements generally create a special benefit. The appellant did not prove the contrary; alleged traffic and nuisance concerns were not decisive in this contribution procedure.

Question juridique clé

Whether the court should enlarge the contribution perimeter to include additional parcels or adjust the scheme as a whole.

Solution extraite

No. The request was not admissible within this appeal because the tribunal cannot redesign the entire contribution schedule and cannot affect third-party decisions that have become final.

Motifs extraits

The requested enlargement would infringe the hearing rights and legal certainty of non-appealing owners and exceeds the object of the dispute, which is limited to the appellant's own contribution.

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