Appeal dismissed as inadmissible for formal defects

30.2003.99Autre juridiction18 juil. 2003Dismissed

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Résumé Omnilex

The President of the Pretura penale ruled on an appeal against a traffic fine issued by the Sezione della circolazione. The appeal was filed in German and did not include the challenged decision. The court informed the appellant of the formal defects and granted a peremptory 10-day period to submit a compliant appeal in Italian, but the defects were not cured. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 50 in court fees and expenses.

Regeste Omnilex

Art. 5 cpv. 1, art. 4 cpv. 3 e art. 6 LPContr; formal requirements of a contraventions appeal and consequences of non-compliance. The appeal must be filed in Italian and must contain the contested decision together with the required factual statement, motivation and conclusions. Where these mandatory requirements are not met, the authority must return the appeal and set a peremptory time limit for cure under threat of inadmissibility. If the defects are not remedied within the deadline, the appeal is declared inadmissible. Costs may be charged to the unsuccessful appellant under the applicable fee provision (consid. D-F).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.99

Data decisione, Autorità: 18.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.99/pg

Bellinzona 18 luglio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 marzo 2003 presentato da

__________ __________, __________,

contro

la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 10 marzo 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa a seguito di un'infrazione alle norme della circolazione.

L'allegato era redatto in lingua tedesca ed era privo della decisione impugnata.

B. In data 14 marzo 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 4 3 Il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Giusta l'art. 4 cpv. 3 lit. a LPContr al ricorso va pure allegata la decisione impugnata.

F. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

__________, __________, Sezione della circolazione, __________

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

inadmissibilityformal requirementslanguage of proceedingsattachment requirementtraffic fineperemptory deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the formal requirements of language and annexes under the cantonal contraventions procedure.

Solution extraite

It did not: the appeal had to be filed in Italian and include the challenged decision, but these requirements were not met.

Motifs extraits

The applicable provisions make the Italian language mandatory and require attachment of the contested decision. After formal notice and a peremptory deadline, the defects were not remedied, so the appeal had to be declared inadmissible.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite inadmissibility of the appeal.

Solution extraite

Yes. A modest court fee was imposed on the appellant because the appeal failed.

Motifs extraits

Given the outcome of the appeal, the court applied the cantonal fee provision and ordered costs against the unsuccessful appellant.

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