Traffic fine annulled due to zero-amount prior notice

30.2003.96Autre juridiction1 juil. 2003Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino criminal court decided an appeal against a traffic fine imposed for ignoring a left-turn prohibition. The appellant argued that earlier administrative notices had stated a fine of CHF 0.00, so she had not paid or filed observations. The court found the appeal admissible and, on the file, accepted that the prior disciplinary procedure had indeed imposed CHF 0.00. It therefore annulled the challenged decision and waived all court costs and fees.

Regeste Omnilex

Art. 4 et 12 LPContr; art. 3, 27 cpv. 1 et 90 n. 1 LCS; art. 25 cpv. 1 OSS: recevabilité de l’opposition/du recours contre une décision de contravention; le juge statue sur pièces lorsque la compétence, la qualité pour agir et la tardiveté sont remplies. Lorsque les avis antérieurs à la décision querellée mentionnent une amende de CHF 0.00, ils ne constituent pas une injonction de paiement et peuvent justifier l’annulation de la décision attaquée; dans de telles circonstances, il se justifie de renoncer à la perception d’émoluments et de frais.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.96

Data decisione, Autorità: 01.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.96/AMM 7692/008

Bellinzona 1 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 marzo 2003 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 17 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 febbraio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 7 ottobre 2002 in territorio di _________:

"Alla guida del veicolo _________ non osservava il segnale 'divieto di svoltare a sinistra'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 25 cpv. 1";

che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 marzo 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 17 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un segnale di divieto di svoltare a sinistra;

che la ricorrente si duole di come "i precedenti comunicati di 'multa disciplinare' e 'intimazione di contravvenzione' inviatami dalla Polizia comunale di _________ recavano la dicitura 'è pertanto inflitta una multa di fr. 0.00', come potete constatare dai documenti allegati. Per lo stesso motivo non ho provveduto al pagamento (importo 0.00), né all'invio di osservazioni scritte";

che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come all'interessata sia stata per vero inflitta con la procedura disciplinare "una multa di fr. 0.00", importo riportato anche nella relativa polizza di versamento;

che a ragione l'insorgente fa dunque valere che le intimazioni precedenti la decisione impugnata non le imponevano nessun pagamento;

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 25 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

traffic offensefineprocedural admissibilityannulmentcost waiverfile-based decision

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and could be decided on the file

Solution extraite

The court held that competence, standing, and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible and could be decided on the file.

Motifs extraits

Admissibility followed from Art. 4 LPContr; the matter could be judged on the basis of the file under Art. 12 LPContr.

Question juridique clé

Whether the challenged fine had to be annulled because prior notices indicated CHF 0.00

Solution extraite

The court held that the appeal had to be upheld and the contested decision annulled because the earlier disciplinary notices and payment slip showed a fine of CHF 0.00, so they did not require any payment.

Motifs extraits

The file showed that the appellant had indeed been fined CHF 0.00 in the disciplinary procedure; therefore her complaint that she had not paid or commented was justified. The authority also declined to comment and left the matter to the court.

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