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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.49
Data decisione, Autorità:
08.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.49/DEM
5198/010
Bellinzona
8
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il
segretario Massimo de’Sena per statuire sul ricorso 13/14 febbraio 2003
presentato da
__________, domiciliato
a __________, Via __________,
contro
la decisione
31 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
__________,
viste le osservazioni 7 marzo 2003 del
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti
formanti l’incarto;
ritenuto in fatto
A. La
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, con decisione
31 gennaio 2003, ha inflitto a __________ __________, __________,
una multa di fr. 100.–, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.– ed alle
spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:
"Ha
circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida,
un telefono senza dispositivo “mani libere”.
Fatti
accertati il 24 ottobre 2002 in territorio del Comune di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr
e 3 cpv. 1 ONC
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ si è aggravato
davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente assevera
di aver tempestivamente contestato la contravvenzione, di essere il detentore
del veicolo targato __________ e non già __________, adducendo
inoltre di non aver commesso personalmente l’infrazione.
C. Il
Dipartimento delle istituzioni si è astenuto dal formulare osservazioni,
lasciando al giudice competente la più ampia facoltà di giudizio.
Considerato, in diritto
- La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti
acquisiti all'incarto, senza che appaia necessario esperire ulteriori atti
istruttori, ai sensi dell'art. 12 LPContr. Neppure appare necessario risottoporre
gli atti alla Sezione della circolazione, affinché si esprima nuovamente in
merito al gravame in esame.
2.Il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione
alla strada ed alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve
essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono
(art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
- I
fatti rimproverati all'insorgente sono stati constatati da un agente della
Polizia comunale di __________. E' ben vero che le constatazioni operate
da un agente accertatore non fruiscono di per sé di una presunzione di
veridicità e di fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni
dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminare la pertinenza della
descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato.
Nel caso
concreto, fin dall’avvio della procedura contravvenzionale, il ricorrente ha
asserito che il veicolo in questione non è da lui utilizzato, mentre lo è dagli
operai della propria impresa.
Innanzi
alle contestazioni del qui ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a
chiarire chi fosse effettivamente alla guida del veicolo al momento della
presunta commissione dell’infrazione.
Nel
proprio rapporto di contro osservazioni 4 marzo 2003 l’agente si limita infatti
a ribadire che “in data 24 ottobre 2002 alle ore 9.12, il denunciato
circolava con l’autofurgone di marca __________ __________,
immatricolato __________, in località via __________ a
__________ ”, rilevando che a norma dell’art. 16 LACS il denunciato
doveva "menzionare chi era alla guida del veicolo",
constatando altresì che "il denunciato non ha prodotto prove che in
quel momento non fosse al telefono ( tabulati telefonici )".
Nemmeno
nel rapporto di contro-osservazioni l’agente provvede quindi a fornire
informazioni più precise circa l’identità del conducente menzionando, in un
primo tempo, che il denunciato era alla guida del furgone mentre
successivamente ed in maniera del tutto contraddittoria, il poliziotto richiama
l’art. 16 LACS, disposizione di legge finalizzata invero all’identificazione
dell’autore dell’infrazione e quindi proprio del conducente.
L’applicabilità
di detto disposto di legge presuppone tuttavia una chiara e formale richiesta
in tal senso al detentore da parte dell’autorità, ciò che non è ravvisabile
agli atti.
Relativamente
alla produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi ultimi non
sarebbero comunque concludenti, ben potendo il conducente fare uso di un telefono
mobile di cui non è il titolare.
Ben
ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono
insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
Va infatti ricordato che secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto
innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario.
In assenza
quindi di prove ed apprezzando liberamente gli elementi agli atti, questo
giudice non è pervenuto a maturare il convincimento che il multato abbia
effettivamente infranto gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC. Ritenuto che
non spetta a questo magistrato supplire alle carenze istruttorie nelle quali è
incorsa l’autorità inferiore, si giustifica di prosciogliere __________
__________ dall’addebito che gli è stato mosso.
- L’impugnativa
deve dunque venire accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa
di giustizia né spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 32 cpv. 1 Cost. 31
cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso 13 febbraio
2003 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione __________ 2003 no. / del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
- Intimazione
a:
__________ ,
- Sezione della circolazione, __________,
Il giudice: Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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