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Numero d'incarto:
30.2003.408
Data decisione, Autorità:
08.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.408
34221/009
Bellinzona
8
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 12 dicembre 2003 presentato
da
_________ _________, _________,
contro
la decisione 5
dicembre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 18 dicembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione
della circolazione con
decisione 5 dicembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
400.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 80.--, per i
seguenti fatti accertati il 9 ottobre 2003 in territorio di _________:
"alla guida della
vettura _________, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza',
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente
da sinistra";
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 12 dicembre 2003 con il quale
ha chiesto di "riesaminare gli atti";
che nelle sue osservazioni del
18 dicembre 2003 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr;
che, giusta
l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "dare precedenza"
obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla
strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSStr);
che, ai termini
dell'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare
la marcia di chi ne ha diritto; egli deve per tempo ridurre la velocità e, se è
obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
ricordiamo, la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per
essersi immessa in un'intersezione dopo un segnale di "dare
precedenza" ed essersi scontrato con un veicolo proveniente da sinistra;
che dal
rapporto della polizia cantonale del 15 ottobre 2003 emergono le seguenti
informazioni (pag. 4):
"_________,
in sella al suo motoveicolo ha dichiarato di circolare in territorio di
_________ su via _________ in direzione della stazione _________. Giunto
all'intersezione con via _________, sita alla sua destra rispetto alla sua
direzione di marcia, notava il veicolo della protagonista _________ fermo su
via _________ al dare precedenza, in attesa di svoltare a sinistra su via
_________ in direzione di _________. Improvvisamente, mentre si accingeva ad
oltrepassare l'intersezione, la protagonista Imbesi, iniziava la sua manovra di
svolta, ostruendo la carreggiata al _________. Lo stesso, non riusciva più a
frenare e tentava di sterzare a sinistra per evitare la collisione. Non
riusciva però nel suo intento, andando a collidere contro la parte anteriore
destra della vettura. A seguito della collisione cadeva a terra, riportando la
slogatura della caviglia sinistra, contusioni ed escoriazioni varie.
_________,
ha dichiarato che circolava al volante della sua vettura in territorio di
_________ su via _________. Era ferma in attesa si immettersi su via _________
in direzione di _________. Dopo avere controllato che non sopraggiungessero
veicoli, iniziava la manovra di svolta a sinistra, e, secondo la sua versione,
quando si trovava già su via _________, la stessa veniva urtata dal centauro
che sopraggiungeva, sempre con lei, dalla stazione _________. _________ ha
dichiarato di non aver visto il centauro se non al momento della
collisione";
che
l'insorgente sostiene che _________ non provenisse in direzione della stazione
ma in quella opposta;
che tale versione non è
confermata dagli agenti della polizia cantonale (pag. 4 del rapporto del 15
ottobre 2003):
"Dai
nostri accertamenti, dal luogo del sinistro, e dai danni riportati dalla
vettura della _________, si può stabilire che il motociclista _________,
circolava su via _________ in direzione della stazione _________ ";
che la ferma
convinzione della signora Imbesi che il signor _________ circolasse in senso
opposto non trova riscontri oggettivi negli atti. In effetti il fatto che la
motocicletta di quest’ultimo sia andata a cozzare contro la parte anteriore
destra, e non sinistra, del veicolo della ricorrente, così come la posizione
finale dei mezzi coinvolti nell’incidente, permettono di desumere che egli
stesse provenendo su via _________ in direzione della stazione _________ e che,
nell'intento di evitare l'automobile si è spostato sulla sinistra della
carreggiata, rovinando infine inevitabilmente contro con la parte destra
appunto della _________ _________ della signora _________;
che ad indebolire
ulteriormente la tesi della ricorrente contribuisce inoltre il fatto che ella
ha dichiarato di non essersi accorta del centauro, se non al momento della
collisione;
che, per i motivi suesposti,
la presente autorità non può condividere le giustificazioni allegate
nell'opposizione, poiché fondate su evidenti contraddizioni;
che in siffatte circostanze,
considerata l’accertata dinamica dell'incidente, questo giudice perviene al
convincimento che l'insorgente - omettendo di prestare attenzione al traffico
proveniente da sinistra prima di immettersi nell'intersezione - abbia
effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della
circolazione;
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie colpe, cosicché il comportamento antigiuridico altrui
non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabili a propria colpa;
che la multa inflitta
è, peraltro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto e la decisione impugnata confermata;
che la tassa di giudizio e le
spese della presente procedura devono essere poste a carico della ricorrente;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 ss.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 12 dicembre 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, _________.
-
La tassa di giudizio di
fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
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Intimazione a:
Sezione della circolazione,
_________,
_________ _________,
_________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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