AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.321
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.321/AMM
26985/002
Bellinzona
14
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 16 settembre 2003
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__/ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 2 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 12 settembre 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
30 luglio 2003, alle ore 6.50, in territorio di __________:
"alla guida del
veicolo __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a
sinistra della linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73
cpv. 6 lett. a OSS;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 settembre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v.
anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.–, addebitandogli
inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per avere eseguito "una
manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza"
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso
dalla polizia cantonale);
che l'insorgente nega di aver
commesso l'infrazione rimproveratagli, sottolineando come "i sorpassi
che ho effettuato quella mattina erano in un tratto di strada dove … la linea è
tratteggiata e non 'linea di sicurezza' come indicato sulla contravvenzione";
che la versione fornita
dall'insorgente è contraddetta tuttavia da un successivo rapporto di polizia
del 1° ottobre 2003 – cui l'interessato non ha presentato osservazioni – nel
quale l'agente denunciante precisa quanto segue:
"– la manovra di
sorpasso era effettuata su di un tratto di strada ove la carreggiata compie due
semicurve, la prima a destra. Su questo tratto di strada è chiaramente
demarcata la linea di sicurezza. Il Mele iniziava la manovra di sorpasso su
questo tratto di strada, circolando completamente a sinistra della linea di
sicurezza.
– Persistendo nella sua
manovra, essendo in fase di sorpasso di più veicoli, giungeva sul tratto su cui
iniziava la linea di avvertimento, seguita dalla linea di direzione, ove
terminava il sorpasso e rientrava sulla destra.
– Al momento del fermo e
dell'intimazione della contravvenzione, il __________, nulla obiettava a
quanto gli veniva contestato.
– In quel momento il
traffico era sostenuto essendo l'orario del transito dei frontalieri e di
coloro che risiedono nella zona e che si recano al lavoro";
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia circostanze atte a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante,
il quale non ha per altro nessun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative
o penali;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso
specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster