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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.312
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.312/AMM
26403/005
Bellinzona
9 gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 5
settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di
_________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________ di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui
chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al
rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);
che il ricorrente non nega in
sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "Mi è capitato
alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia,
sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio
(probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa
occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario
del fondo" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al
ricorso, in alto: "Io ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio
non assegnato", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia,
punto 2);
che l'insorgente adduce
nondimeno di essere "un subaffittuario della spettabile _________,
locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto" e
di avere quindi "personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi
riservati" da tale società (ricorso, punto 1);
che l'eventuale diritto
dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli
conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri
posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "divieto
assoluto di parcheggio" (ricorso, punto 4) bastando il divieto
generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del
denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);
che neppure giova al
ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove
dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di
avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di
più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata
nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata,
la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare del
caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al
prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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