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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.310
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.310/AMM
26098/003
Bellinzona
8
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 12 settembre 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
29 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr.
100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 19 maggio 2003 in territorio di
_________:
"ha circolato con il
veicolo _________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";
che _________ _________
_________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 12 settembre 2003
in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessata, come detto, per avere impiegato durante
la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione
impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia
cantonale);
che l'insorgente si duole di
un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, riconducibile
secondo lei "al fatto che spesso ho prurito alle orecchie e probabilmente,
nell'atto di grattarle, il gesto è stato scambiato per l'utilizzo del cellulare"
(ricorso, a metà);
che sempre stando alla
ricorrente, "essendo in possesso di un dispositivo 'mani libere', se
proprio avessi avuto necessità di telefonare, l'avrei utilizzato"
(ricorso, verso il basso);
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia circostanze plausibili atte a inficiare gli accertamenti dell'agente
denunciante, non essendo dato a divedere come possa l'agente denunciante avere
confuso l'impiego di un cellulare con l'atto di "grattarsi le
orecchie";
che l'evocata dotazione di un
dispositivo "mani libere" non consente altresì di escludere – contrariamente
al parere della ricorrente – l'utilizzo del telefono senza l'ausilio di
siffatto dispositivo;
che neppure giova alla
ricorrente addebitare la ritardata contestazione del reato (ricorso,
all'inizio: "consapevole ritardo") a una sua assenza di due
settimane nel mese d'agosto, l'intimazione di contravvenzione risalendo al 15 luglio
2003 (cfr. il relativo documento nel fascicolo blu);
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono in definitiva di discostarsi dalle constatazioni di
polizia, di modo che questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente
abbia effettivamente impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo
"mani libere";
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per
violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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