Fine upheld for using a phone while driving

30.2003.310Autre juridiction8 janv. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale of Ticino dismissed an appeal against a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione. The driver had been sanctioned with CHF 100 for using a mobile phone while driving without a hands-free device. The court held that the appeal was admissible, but the police findings were credible and the appellant's explanations were not plausible. It therefore confirmed the fine and ordered the appellant to pay CHF 50 in judicial fees and CHF 50 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 31 cpv. 1 LCS; art. 3 cpv. 1 ONC; art. 90 n. 1 LCS; proof of a traffic contravention by police observations; use of a mobile phone while driving without hands-free equipment constitutes a punishable violation. Police findings are not endowed with a presumption of truth, but may be relied upon where the appellant raises no plausible circumstances casting doubt on them. Mere possession of a hands-free device does not exclude unlawful use of the phone. Costs follow the outcome of the unfounded appeal (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.310

Data decisione, Autorità: 08.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.310/AMM 26098/003

Bellinzona 8 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 12 settembre 2003 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 19 maggio 2003 in territorio di _________:

"ha circolato con il veicolo _________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

che _________ _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 12 settembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale);

che l'insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, riconducibile secondo lei "al fatto che spesso ho prurito alle orecchie e probabilmente, nell'atto di grattarle, il gesto è stato scambiato per l'utilizzo del cellulare" (ricorso, a metà);

che sempre stando alla ricorrente, "essendo in possesso di un dispositivo 'mani libere', se proprio avessi avuto necessità di telefonare, l'avrei utilizzato" (ricorso, verso il basso);

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze plausibili atte a inficiare gli accertamenti dell'agente denunciante, non essendo dato a divedere come possa l'agente denunciante avere confuso l'impiego di un cellulare con l'atto di "grattarsi le orecchie";

che l'evocata dotazione di un dispositivo "mani libere" non consente altresì di escludere – contrariamente al parere della ricorrente – l'utilizzo del telefono senza l'ausilio di siffatto dispositivo;

che neppure giova alla ricorrente addebitare la ritardata contestazione del reato (ricorso, all'inizio: "consapevole ritardo") a una sua assenza di due settimane nel mese d'agosto, l'intimazione di contravvenzione risalendo al 15 luglio 2003 (cfr. il relativo documento nel fascicolo blu);

che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di discostarsi dalle constatazioni di polizia, di modo che questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere";

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;

che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

– _________ _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

traffic offensemobile phonehands-free devicepolice evidencefinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the traffic fine was admissible

Solution extraite

The court held that jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible.

Motifs extraits

Competence, active standing, and timeliness followed from Art. 4 LPContr; the case could be decided on the file under Art. 12 LPContr.

Question juridique clé

Whether the appellant had in fact used a mobile phone while driving without hands-free equipment

Solution extraite

The court found the police account credible and concluded that the appellant had used a phone without hands-free equipment while driving.

Motifs extraits

The appellant raised no plausible circumstances to undermine the officer's observations; the alternative explanation of scratching her ears was not convincing, and possession of a hands-free device did not exclude unlawful use of the phone.

Question juridique clé

Whether the CHF 100 fine should be annulled

Solution extraite

The court held that the fine was correctly imposed for breach of the road traffic rules.

Motifs extraits

Using a phone while driving without hands-free equipment violates Art. 31 cpv. 1 LCS and Art. 3 cpv. 1 ONC and is punishable under Art. 90 n. 1 LCS; the disciplinary fine of CHF 100 was therefore justified.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial fee and costs.

Motifs extraits

Because the appeal was unfounded, costs followed the outcome.

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