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Numero d'incarto:
30.2003.305
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.305/AMM
03
840/109
Bellinzona
7
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003
presentato da
_________, _________
(difesa
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del 24 settembre
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 5 settembre 2003,
ha inflitto a _________ _________ – direttrice sanitaria della Clinica
_________ a _________ – una multa di fr. 400.–, addebitandole inoltre una tassa
di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in
qualità di medico psichiatra, dal 04.09.2002 al 20.11.2002, per complessive 4
settimane circa, il cittadino comunitario _________ _________, 1959,
sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli
consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con
rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38
RLALPS-CE/AELS;
che _________ _________ è
insorta contro tale risoluzione con un ricorso dell'11 settembre 2003 in cui
postula l'annullamento della sanzione o quanto meno, in subordine, la "riduzione
della multa ad un massimo di fr. 100.–";
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 24 settembre 2003, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere – in
qualità di direttrice sanitaria della _________ _________ – impiegato come
medico psichiatra un cittadino comunitario sprovvisto di regolare permesso di
polizia degli stranieri;
che l'insorgente non nega la
fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver agito
in buona fede – senza intenzione né negligenza – l'impiegato essendo al
beneficio di un'autorizzazione dell'allora Dipartimento delle opere sociali
valida fino al 31 dicembre 2002;
che, sempre stando alla
ricorrente, "l'Amministrazione della _________ _________ ha
d'altronde ammesso il suo errore ed ha anche immediatamente provveduto a
sistemare la posizione del suo dipendente, ed anche questo dovrebbe contribuire
ad annullare la sanzione o quantomeno a ridurla" (ricorso, pag. 3 in
fondo);
che la buona fede non può
tuttavia giovare all'interessata, al datore di lavoro incombendo in ogni caso
l'obbligo di assicurarsi dell'esistenza del permesso di polizia degli stranieri
(art. 10 cpv. 1 OLS);
che la ricorrente non può
altresì prevalersi dell'autorizzazione del DOS per negare ogni negligenza
(ricorso, pag. 3 a metà), ove solo si consideri come quest'ultima decisione
subordinava espressamente "l'esercizio dell'attività … all'ottenimento
da parte dell'interessato di un permesso di polizia degli stranieri"
(dispositivo n. 4);
che le giustificazioni
avanzate dalla ricorrente non bastano neppure a connotare la fattispecie come
un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase
LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche
osservazioni del 24 settembre 2003, punto 2);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, alla collaborazione dell'interessata,
all'immediata regolarizzazione della posizione del dipendente, ed è inoltre
contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;
che la particolarità della
fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6
LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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