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Numero d'incarto:
30.2003.301
Data decisione, Autorità:
12.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.301/KRM
25924/001
Bellinzona
12
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 9 settembre 2003 presentato
da
___________, domiciliato
a ___________, ___________,
difeso da: Avv.
___________ ___________, ___________,
contro
la decisione 29
agosto 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione ___________
2003, n. ___________ /___________, il Dipartimento delle
istituzioni ha inflitto a ___________ ___________, ___________,
una multa di fr. 920.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle
spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo ___________ ha circolato a velocità eccessiva su un
tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 Km/h. La velocità accertata per
il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite
apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui
controlli di velocità del 10.08.98. è stata di 190 Km/h. Velocità punibile
dedotta la tolleranza: 171 Km/h."
Fatti accertati il 19
luglio 2003 in territorio di ___________. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ___________ si aggrava ora davanti alla Pretura
penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per
quanto necessario, nel seguito.
C. Il ricorso non è stato
intimato per osservazioni.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione
stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono
competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù
del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una
contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame
delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri
in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni
non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione,
ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze,
nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della
circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei
limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità
massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze
concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF
123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato
ad una velocità di 171 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando
quindi di 51 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza
del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata,
se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta
legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame
è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo
quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr.
Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione
operata
tramite inseguimento è o meno corretta.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d
e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr , 4 lett. f,
47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione ___________
2003, n. __/_, del Dipartimento delle istituzioni è
annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi
al Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
___________ ___________, ___________
Avv. ___________ ___________, ___________,
Sezione della circolazione, ___________,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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