Traffic noise fine upheld on appeal

30.2003.290Autre juridiction12 janv. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale dismissed an appeal against a CHF 200 fine imposed by the Sezione della circolazione for driving in an inhabited area and causing avoidable noise by tire squeal. The court held that it had jurisdiction and that the appeal was admissible under the cantonal procedure rules. On the merits, it accepted the police officer's observations and later clarification, rejected the appellant's objections about identity, traffic lights, road surface and the lack of photographic evidence, and found the fine proportionate. The appealed decision was fully confirmed and the appellant was charged with CHF 50 court fee and CHF 50 costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; art. 33 ONC; proof of a traffic contravention by police observation and assessment of avoidable noise. The prohibition of nuisance under Art. 42 cpv. 1 LCS is concretised by Art. 33 ONC, which forbids avoidable noise, especially in inhabited areas. A contravention may be established without special technical means; direct police observations constitute sufficient evidence absent concrete circumstances undermining their reliability. The mere denial by the accused, uncorroborated hypotheses about traffic conditions or vehicle defects, and the absence of photographs do not suffice to displace the factual findings. Proportionality of the fine is reviewed by reference to the gravity of the offence and fault (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.290

Data decisione, Autorità: 12.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.290/AMM 24568/090

Bellinzona 12 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 settembre 2003 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 14 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 giugno 2003 nell'abitato di _________:

"ha circolato con il veicolo _________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 settembre 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere – nell'abitato di _________, il 13 giugno 2003 alle ore 23.40 – "circolato con il veicolo _________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni " (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 25 giugno 2003 dalla polizia comunale);

che il ricorso si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

"Non sono d'accordo perché quel giorno 13.06.03 alle ore ca.23.?? (almeno se la mia memoria non mi inganna) non ero io alla guida della macchina _________ _________ _____?!!

Se gentilmente voi mi potreste dimostrare il contrario (foto, Videocamera ecc.) ve ne sarei molto grato. leggendo il rapporto di Polizia. Che dice che sarei arrivato a velocità eccessiva e fare l'infrazione fra la Via _________ e viale _________ _________ dove ci sono prima 2 semafori!!! Curiosamente ho fatto la prova e ho percorso il tracciato un paio di volte (velocità adeguata, normale!!) e mai ho avuto i semafori contemporaneamente accesi verdi!!!!

Vi prego di provare questi fatti e vi invito gentilmente a provare la vettura _________ per vedere se non e un problema di copertoni ho di strada (superficie)?!!

E vi invito anche a provare la Strada Via _________ _________ svoltando per Viale _________ pure a 20 Km/h e poi ditemi come stridano la i copertoni??!!!!

Come gia detto non sono disposto a pagare per una cosa che non ho commesso ho probabilmente un errore che a fatto l'agente?!!!";

che in un successivo rapporto del 7 ottobre 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi, l'agente denunciante ha precisato quanto segue:

"1. di servizio comandato in unione al collega _________, durante un controllo della circolazione su via _________, notavo giungere dal ponte _________ il veicolo di marca _________ targato _________ a velocità eccessiva producendo rumore molesto causato dallo stridere dei pneumatici. Vista la nostra posizione non si è potuto provvedere al fermo dello stesso. Comunque potevo rilevare che alla guida della vettura vi era una persona di sesso maschile, cosa rilevata anche dal collega.

Il giorno successivo, a mezzo telefono, prendevo contatto con la signora _________ _________ in quanto il veicolo risultava intestato a lei; la stessa dichiarava che il veicolo l'aveva il figlio _________, inoltre mi rilasciava tutti i dati. […]";

che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che l'insorgente non evoca tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni al rapporto appena citato – nessuna circostanza suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia, né indica dove si trovasse al momento dell'infrazione o chi fosse alla guida dell'auto che la madre dichiara essere stata in suo possesso;

che non giova altresì al ricorrente l'aver trovato rosso uno dei due semafori durante "un paio" di prove del medesimo tracciato, né tanto meno adombrare problemi di copertoni (per altro non liberatori) o di manto stradale di cui non risulta il benché minimo riscontro probatorio;

che neppure sovviene all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;

che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,

visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

traffic offenceavoidable noisepolice evidencecredibilityappealfinecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible before the Pretura penale

Solution extraite

The court had jurisdiction; standing and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible and could be decided on the file.

Motifs extraits

Jurisdiction, standing and timeliness followed from Art. 4 LPContr, and the case could be decided on the record under Art. 12 LPContr.

Question juridique clé

Whether the appellant had committed the traffic offence and the fine should be annulled

Solution extraite

The appellant failed to cast doubt on the police report; the offence was proven and the CHF 200 fine was proportionate, so the appeal was rejected.

Motifs extraits

The court relied on the police officer's direct observations and later clarification, found no contrary circumstance or proof from the appellant, and held that the absence of photographs did not prevent proof of the offence.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.