AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.238
Data decisione, Autorità:
29.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.238/AMM
19871/003
Bellinzona
29
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________ _________
2003 presentato da
_________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del _________ _________ 2003, ha inflitto ad _________ _________ _________ una multa
di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003
in territorio di _________:
"alla guida della vettura
TI _________, dopo essersi fermato ad uno 'stop', s'inoltrava in
un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv.
1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _________ _________
_________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________
_________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'assunzione di nuove prove (richiamo di non meglio precisati
documenti, interrogatorio personale, audizione testimoniale di _________
_________ e _________ _________, perizia, sopralluogo) non merita accoglimento,
gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove offerte non apparendo
quindi suscettibili d'influire sull'esito del procedimento;
che l'interessato non spiega
del resto in che modo le prove offerte sarebbero di rilievo ai fini del giudizio,
sicché la domanda appare finanche irricevibile;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un
autoveicolo avente la precedenza;
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti censure:
"Dal rapporto di
Polizia non risulta che vi sono state delle infrazioni della circolazione, da
parte del ricorrente.
L'incidente è stato
provocato dal signor _________ _________ che viaggiava a forte velocità
e sotto l'influsso di alcool.
Da quanto è indicato nel
rapporto non vi sono delle colpe a carico del ricorrente";
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di colpe dell'altro conducente, ove appena si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una
qualsiasi velocità eccessiva del veicolo prioritario, al conducente di
quest'ultimo potendo essere tutt'al più imputata la circolazione in stato
d'ebrietà;
che, comunque sia, né
l'inidoneità alla guida né l'eventuale velocità eccessiva dell'altro
protagonista esimevano il ricorrente dall'obbligo di rispettare a sua volta le
norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che, al riguardo,
l'interessato ha ammesso di non avere visto il veicolo prioritario per non
avere affatto controllato il traffico proveniente da sinistra ("guardavo
alla mia destra e poi ripartivo"); ciò, poiché "fino a qualche giorno
orsono, a causa dei lavori le vetture non provenivano da nord" (verbale
d'interrogatorio del _________ _________ 2003, pag. 1 in basso e pag. 2 in
alto);
che, in siffatte evenienze,
non si vede come il ricorrente possa ragionevolmente escludere di avere
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, a prescindere
dalle colpe dell'altro protagonista;
che la multa inflitta è, per
altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
–
– avv. Stefano Zanetti, Bellinzona,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster