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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.234
Data decisione, Autorità:
29.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.234/pg
19724/004
Bellinzona
29
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________,
rappr. da: _________ _________
_________ _________,
contro
la decisione _________ 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
_________ 2003 la _________ ha inoltrato ricorso contro la decisione _________
2003 con cui la Sezione della circolazione
ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre a
fr.100.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese, per aver effettuato alla
guida dell'autocarro _________ _________ un trasporto transfrontaliero
usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale
di transito sul luogo di dosaggio.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data _________ 2003 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"in
possesso del vostro scritto citato a margine vi comunico che, conformemente
alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Dalla
risoluzione rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta al signor _________
_________. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura del suddetto che vi
autorizza a fare ricorso a suo nome.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare:
il ricorso in lingua italiana
la procura
trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il
termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel
suo gravame, malgrado sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può
prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 luglio 2003 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, Camorino,
_________, _________,
_________ _________, _________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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