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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.224
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.224/AMM
19303/010
Bellinzona
2
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 9 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 340.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i
seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida del
veicolo TI _________ ha circolato nell'abitato di _________ a
velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio
laser: 72 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 69 km/h";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv.
1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza una
riduzione della multa e degli oneri processuali;
che in uno scritto del 9
luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in
abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 69 km/h in
luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente riconosce di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado ("non
intendo assolutamente contestare l'infrazione commessa, sono ben cosciente
dell'aver commesso il fatto": ricorso, in basso), ma chiede in
sostanza una riduzione della multa e degli oneri processuali in considerazione
della sua precaria situazione finanziaria;
che la gravità della
violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione
inflitta dalla Sezione della circolazione;
che l'autorità di primo grado
non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando all'insorgente
una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–.
che tuttavia, data la precaria
situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la
multa inflittagli a fr. 200.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali
dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad _________ è
inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e
alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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