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Numero d'incarto:
30.2003.222
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.222/ROC/MAM
18602/009
Bellinzona
18
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore _________ _________ per statuire sul ricorso 18 giugno
2003 presentato da
_________, _________
contro
la decisione
_________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 luglio 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione _________ _________ 2003 (emanata a seguito di
un rapporto di contravvenzione del 29.04.2003 della Polizia cantonale, posto di
Camorino, regolarmente intimato al ricorrente e avverso il quale egli si è
astenuto dal formulare osservazioni in merito), la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a _________, _________, una multa di
Fr. 500.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli omesso di
sottoporre il veicolo TI 1842, entro il termine prescritto, al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali; fatti, questi ultimi, avvenuti ed accertati in
territorio di _________ in data _________ 2003. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS, come pure
degli artt. 59 lett.a cpv. 1 e 96 ONC.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è
insorto con tempestivo ricorso _________ 2003, postulandone l’annullamento e
adducendo a motivazione il fatto che immediatamente dopo l’intervento della
polizia cantonale di data _________ 2003, lo stesso giorno, egli si sarebbe
rivolto al proprio elettrauto ai fini di effettuare il regolare controllo delle
emissioni dei gas di scarico (senza che lo stesso potesse però essere
prontamente eseguito, il relativo apparecchio essendo in riparazione) e
sottolineando inoltre come in quel periodo il ricorrente medesimo fosse assente
all’estero per motivi personali.
3.Con sue osservazioni 9.07.2003, il competente Dipartimento
propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
4.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva
dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
5.Giusta l’art. 59 lett. a cpv. 1 ONC gli autoveicoli leggeri
immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e
il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati
in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere
sottoposti al servizio di manutenzione giusta le specifiche disposizioni di cui
all'art. 35 OETV.
6.Il precedente disposto di Legge, fondato sulla base legale di
cui all’art. 8 cpv. 2 LCS, rientra senz’altro nell’ottica di preponderanti
esigenze relative alla protezione dell’ambiente, attorno alla quale ruotano
parecchie disposizioni della Legge in materia di circolazione stradale e che, anzi,
la giustificano e le danno fondamento costituzionale.
7.Circa la fattispecie oggettiva e soggettiva dell’infrazione
imputata al ricorrente, non vi è dubbio che questi abbia effettivamente omesso
di sottoporre il proprio veicolo al predetto controllo. È il ricorrente
medesimo che, del resto, né contesta tale omissione, né obietta alcunché circa
l’invero lungo periodo intercorso dalla scadenza dell’ultimo relativo controllo
(gennaio 2002, cfr. rapporto di contravvenzione _________ 2003).
8.Il ricorrente, come detto in precedenza, allega alcune
giustificazioni che non possono però essere ritenute ai fini del presente
giudizio (se non, almeno parzialmente, nell’ambito della commisurazione della
pena, di cui si dirà meglio in seguito). In primis poiché tali asserzioni
sono rimaste, appunto, allegate e non sono state sufficientemente sottomurate
dal ricorrente (il quale, sia detto abbondanzialmente, neppure ha ritenuto
necessario, ai fini di provare o quantomento rendere verosimile quanto precede,
dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del
quale, questi avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di
prova a suo sgravio). In secundis, il fatto di essere assente all’estero
e di non utilizzare conseguentemente la vettura in questione, non rappresenta
in sé e di per sé eccezione alcuna all’obbligo del detentore di verificare i
gas di scarico del proprio veicolo, la Legge non prevedendo esplicitamente
simile evenienza. In terzo luogo, bene ha senz’altro fatto il ricorrente,
subito dopo le costatazioni effettuate dalla Polizia cantonale, a rivolgersi
prontamente presso un elettrauto al fine di eseguire l’auspicato controllo, ma
tale atteggiamento non modifica però punto la sua precedente passività in tal
senso, durata, appare appena il caso di ricordarlo, ben 16 mesi.
9.Orbene, giusta i combinati artt. 103 cpv. 1 LCS e 96 ONC,
chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 59 lett. a ONC, è punito con
l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in
virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi
dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto
precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze,
segnatamente della (parziale) ammissione di colpevolezza del ricorrente, come
pure dell’atteggiamento da questi tenuto immediatamente dopo le costatazioni
delle competenti forze inquirenti (ed in particolare il tentativo di porre
rimedio al più presto alla sua precedente manifesta omissione), appare d’uopo
accogliere parzialmente il gravame, nel senso di ridurre pedissequamente la
multa ad un importo pari a fr. 300.- (anziché fr. 500.-), con conseguente
rinuncia, in virtù dei principi generali della soccombenza, all’accollo di
tasse e spese di giudizio di questa sede. L’importo della multa così come or
ora commisurato, appare per altro confacentemente proporzionato alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contentuo
nei limiti concessi dalla Legge.
per questi motivi richiamati gli artt. 8 cpv. 2, 57
cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS, artt. 59 lett.a cpv. 1 e 96 ONC, artt. 1 e segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 di
_________, _________, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta
a _________, _________, con decisione 13.06.2003 della Sezione della
Circolazione, Camorino, viene ridotta a Fr. 300.- (trecento).
2.Non si percepiscono né tasse né spese di giustizia.
- Intimazione a:
- Sezione della
circolazione, Camorino,
- _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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