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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.217
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.217/AMM
17971/090
Bellinzona
28
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 giugno 2003
presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n.
____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 6
giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 29 marzo 2003 in territorio di
____________:
"alla guida del
motoveicolo ____________, percorreva una strada a senso unico spostato
sulla corsia destra e, in prossimità di un'intersezione svoltava a sinistra
ostacolando la marcia ad un motociclista sopraggiungente da tergo il quale
evitava la collisione ma cadeva";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;
che ____________ ____________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 giugno 2003 in cui
postula "l'archiviazione della multa […] e del relativo procedimento";
che nelle sue osservazioni del
2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'audizione di un non meglio precisato "passante che ha assistito
all'incidente" non merita accoglimento, gli atti di causa essendo
chiari e completi e la prova richiesta non apparendo quindi suscettibile
d'influire sull'esito del giudizio;
che l'esistenza di siffatto
testimone appare finanche dubbia, ove appena si consideri come – contrariamente
alle affermazioni dell'insorgente secondo cui il passante avrebbe già reso una
deposizione spontanea dinanzi alla polizia (ricorso, in alto) – quest'ultima ha
avuto modo di rilevare come "a precisa domanda nessuno si annunciava
quale testimone oculare dell'accaduto" (rapporto di polizia dell'11
aprile 2003, pag. 4 verso l'alto);
che, ciò posto, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono; sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può
abbandonare quella che percorre solo se non ostacola la circolazione (art. 44
cpv. 1 LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere – in violazione
dei predetti art. 34 cpv. 3 e 44 cpv. 1 LCS – "percor[so] una
strada a senso unico spostato sulla corsia destra e, in prossimità di
un'intersezione svolta[to] a sinistra ostacolando la marcia ad un motociclista
sopraggiungente da tergo il quale evitava la collisione ma cadeva";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta, in sintesi, come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al
comportamento dell'altro protagonista il quale – circolando a bassa velocità –
avrebbe potuto senz'altro evitare la caduta;
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa dell'altro centauro, ove appena si
consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni,
sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una
qualsiasi responsabilità dell'altro motociclista nel sinistro;
che, comunque sia,
un'eventuale manovra scorretta di quest'ultimo non esimeva il ricorrente, intenzionato
a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di
"badare ai veicoli che … seguono";
che l'insorgente, in concreto,
non pretende di avere osservato tale regola: egli ha anzi ammesso davanti alla
polizia che "non ricordo se ho guardato lo specchietto" e che
solo "dopo aver svoltato, improvvisamente, ho sentito alle mie spalle
una frenata di un veicolo e un rumore simile ad uno sfregamento" (verbale
d'interrogatorio del 29 marzo 2003, pag. 1 verso il basso);
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica descritta dai protagonisti davanti alla polizia cantonale,
questo giudice perviene al convincimento di come l'insorgente abbia
effettivamente commesso l'infrazione all'art. 34 cpv. 3 LCS rimproveratagli
dalla Sezione della circolazione;
che ciò vale, come detto, a
prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro motoveicolo
e senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti;
che non si può per converso
addebitare all'interessato una qualsiasi violazione dell'art. 44 cpv. 1 LCS,
essendosi egli limitato a voltare a sinistra senza effettuare alcun cambiamento
di corsia (cfr. il piano di situazione allegato al citato rapporto di polizia);
che non s'impone tuttavia di
riformare il dispositivo della sentenza impugnata, ove si consideri come la
multa inflitta risulta adeguata anche alla sola violazione dell'art. 34 cpv. 3
LCS, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni
materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone
coinvolte;
che la sanzione risulta in definitiva
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, ma la parziale rettifica delle motivazioni a fondamento della
multa giustifica – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e
spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e
90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________,
– Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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