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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.21
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.21/KRM
2/501
Bellinzona
24
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003 presentato
da
_________ _________, domiciliato a _________, Via
_________ _________,
contro
la decisione
_________ _________ 2003, n. ()_________, emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 19 febbraio 2003
e il complemento 25 febbraio 2004 presentati dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con
decisione 24 gennaio 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di
fr. 140.-- oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--,
per i seguenti motivi:
"aver intrattenuto
cinque avventori oltre l'orario di chiusura stabilito per la 0100. I clienti
lasciando il locale all'arrivo della pattuglia della Polizia comunale di _________,
all'ora suindicata accertata alle 0210."
Fatti accertati il 29
settembre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 37, 66 LesPubbl e 80, 81 RLesPubbl.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________
si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene di non avere mai
ricevuto il rapporto di contravvenzione e di non potersi quindi esprimere al
riguardo.
C. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione confermando l'avvenuta intimazione al signor _________ oralmente e per posta A, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
L'insorgente lamenta al
mancata notifica del rapporto di contravvenzione.
Per costante giurisprudenza la
notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione costituisce una
formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell'intero
procedimento contravvenzionale, costituendo una chiara violazione del suo
diritto di essere sentito.
Nel caso concreto la Polizia
comunale di _________ non ha potuto provare di aver intimato in modo
formalmente corretto al signor _________ la contravvenzione che ha dato
avvio al procedimento in esame. Infatti il rapporto di contravvenzione non è
stato spedito per lettera raccomandata, bensì per lettera semplice.
Dagli atti si evince invero
che la contravvenzione è stata intimata oralmente all'interessato al momento
dell'accertamento dell'infrazione (cfr. giornale di polizia del _________
_________ 2002 ore _________). Siffatta notificazione non risulta in
concreto sufficiente, poiché non vi è alcuna garanzia che siano state
rispettate tutte le formalità essenziali, come ad esempio l'avvertenza della
possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni.
D'altronde se tale notificazione già fosse stata sufficiente non sarebbe
neppure stato necessario intimare un rapporto il giorno seguente per posta A,
ritenuto che siffatto modo di intimazione non permette comunque di provare
l'avvenuta notificazione.
L'interessato non ha perciò
mai potuto esporre la sue giustificazioni dinanzi all'autorità dipartimentale
prima che questa emettesse la decisione impugnata.
Ora, considerando che in
materia penale il diritto di essere sentito è assoluto, generale ed
incondizionato, e che di conseguenza il prevenuto ha il diritto di esprimersi prima
che l'autorità competente renda una decisione a suo detrimento (DTF 105 Ia 195,
101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere annullata.
- Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale suisse, N. 100 ad
v.art. 4; DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Rimane ovviamente salva e riservata
all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento
contravvenzionale previo invio al ricorrente del rapporto di contravvenzione.
per questi motivi, visti gli art. 29 Cost., 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 2003 è
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Bellinzona, n. ()_________, è annullata.
-
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _________,
_________ _________,
_________,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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