AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.185
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.185/KRM
14313/009
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire sul ricorso 23 maggio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
__________,
rappr. da: __________ - __________, __________,
contro
la decisione __________ 2003
(ris. n. __________ /__________) emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
23 maggio 2003 la __________ - __________ di __________ ha
inoltrato ricorso contro la decisione 9 maggio 2003 con cui la Sezione della
circolazione ha inflitto al
signor __________ __________ una multa di fr. 400.- per aver circolato
il 21 febbraio 2003 a __________ con l'autoarticolato targato __________
- (_) __________ sovraccarico.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 30 maggio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine vi comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento."
Inoltre
è stato fatto rilevare che era necessaria una procura per ricorrere a nome del
signor __________ e che l'allegato doveva essere sottoscritto da persona
abilitata a rappresentare la __________ - __________.
E'
pertanto stato assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il
ricorso in lingua italiana, munito di procura e sottoscritto da chi deteneva il
diritto di firma, con la comminatoria che il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile in caso di decorso infruttuoso del termine.
C. Il
7 giugno 2003 la __________ - __________ ha presentato un nuovo
scritto in lingua tedesca, firmato dal signor __________ __________, il
quale tuttavia ha solo diritto di firma collettiva.
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può
prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster