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Numero d'incarto:
30.2003.177
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.177/ROC/MAM
03
77/501
Bellinzona
19
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 19 maggio 2003
presentato da
_______, _______
difesa da: Avv.
_______ _______, _______
contro
la decisione 25
aprile 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni 4.06.2003
presentate dalla Sezione dei permessi e dell’Immigrazione, _______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 25 aprile 2003 (emanata a seguito di
un rapporto di segnalazione 3.08.2002 della Polizia comunale della Città di _______,
cui ha fatto seguito in data 14.02.2003, la rituale intimazione del rapporto di
contravvenzione 5.08.2002, avverso il quale la ricorrente non ha sollevato
osservazione alcuna) la Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, _______,
ha inflitto a _______ (recte: _______) _______, _______,
una multa di Fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere ella, in
data 3 agosto 2002, in qualità di gerente dell’esercizio pubblico “Bar _______
”, sito a Lugano, in località Via _______, omesso di esporre gli
orari e i periodi di apertura e di chiusura del predetto esercizio in modo ben
visibile all’esterno dei locali (art. 43 LesPubb), nonché per avere omesso di
tenere a disposizione dei competenti organi di controllo un piano di lavoro
settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza colà (art. 86 RLesPubb),
come pure per avere preparato e servito piatti caldi elaborati senza esserne
autorizzata, stante la necessità, a tale scopo, di uno specifico tipo di
patente, cosiddetta B2, di cui il
locale da lei gestito ne risultava sprovvisto (art. 30 RLesPubb).
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _______ _______
è insorta con tempestivo ricorso 19 maggio 2003, contestando l’ammontare
della multa e postulandone, in virtù del principio di proporzionalità, una
massiccia riduzione, sollevando inoltre, quo all’infrazione di cui all’art. 43 LesPubb,
l’applicazione del principio “in dubio pro reo”, stante una manifesta
incongruenza risultante dalle emergenze istruttorie, di cui si dirà meglio in
seguito.
C.Con sue osservazioni 4.06.2003, il competente Dipartimento
propone sostanzialmente la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata, non sollevando per contro obiezione alcuna circa
un’eventuale riduzione della multa a Fr. 300.- (anziché Fr. 350.-), nel caso di
parziale accoglimento del ricorso in punto alla predetta (contestata)
infrazione di cui all’art. 43 LesPubb.
considerato, in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 53 cpv. 1 LesPubb, il gerente, in qualità di
persona fisica responsabile verso il competente Ufficio dei Permessi (artt. 1 e
80 RLesPubb), risponde dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela
del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze,
assicurando con la sua presenza a tempo pieno (art. 82 cpv. 1 RLesPubb) il buon
funzionamento ed andamento generale dell’esercizio sotto tutti i punti di vista
e curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la
clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia et cetera ( art.81 RLesPubb).
Il gerente deve inoltre tenere a disposizione degli organi di controllo, un
piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza
nell’esercizio pubblico (art. 86 RLesPubb), all’esterno del quale devono poi
essere esposti in modo ben visibile gli orari e i periodi di apertura e di
chiusura dello stesso (art. 43 LesPubb).
3.Concretamente, l’esercizio pubblico di cui la ricorrente è
gerente, con contestuale e pedissequa sua responsabilità circa l’effettiva
esecuzione dei predetti obblighi, risulta essere un bar a’sensi dell’art. 30 RLesPubb.
Orbene, giusta il precitato disposto di Legge, sono caffè o bar, gli esercizi
nei quali si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast,
bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati.
4.Nel merito, non vi è dubbio che le infrazioni previste nella
decisione impugnata siano state integralmente ammesse dalla ricorrente in sede
di interrogatorio 5.08.2002 fronte alle forze inquirenti, laddove questa ha
potuto confermare, in primo luogo, che il piano di lavoro non fosse stato
allestito, né tantomeno messo a disposizione per il controllo, e, in secondo
luogo, che gli orari d’apertura e di chiusura del locale in questione non
fossero stati esposti all’esterno del locale in modo corretto e ben visibile,
prendendo inoltre atto, da ultimo, che, quale titolare della patente di tipo B3, ella non era autorizzata alla preparazione di
cibi elaborati pur avendolo fatto da almeno una settimana e sino al giorno
dell’intervento della Polizia, preparando in particolare, e quotidianamente,
petti di pollo fritti (cfr. pure rapporto di segnalazione 3.08.2002). Vero è
che la ricorrente, richiamato l’art. 43 LesPubb, sottolinea l’incoerenza tra
quanto da lei dichiarato in sede di verbale d’interrogatorio ed il rapporto di
segnalazione 3.08.2002. In quest’ultimo, si accertava (fatta salva un’omissione
di trascrizione!) che gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, come
pure il listino dei prezzi, fossero esposti in modo ben visibile, quanto
precede sconfessato però dalla ricorrente stessa, che ha dichiarato senza alcun
dubbio di sorta e con estrema precisione di confermare la mancanza delle
predette indicazioni previste all’art. 43 LesPubb, dichiarando altresì che tale
omissione sarebbe stata cagionata da una serie di lavori di pittura effettuati
sia all’interno che all’esterno dell’esercizio pubblico. Stante la chiara
ammissione di colpevolezza, l’infrazione risulta pertanto accertata, non
potendosi escludere la sua commissione in virtù del principio “in dubio pro
reo”, ritenuto in particolare come, a ben determinate condizioni , ancor
oggi sia possibile appellarsi al principio secondo cui “confessio regina probationis
est”.
5.Tutte le giustificazioni allegate dalla ricorrente (e per le
quali si richiama il predetto verbale di interrogatorio 5.08.2002) non possono
essere considerate pertinenti ai fini di giudizio. In primis, poiché
tali asserzioni sono rimaste, appunto, allegate e non sono state
sufficientemente sottomurate dalla stessa (la quale, sia detto abbondanzialmente,
neppure ha ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomeno rendere
verosimile la propria versione dei fatti, dovere fare capo all’istituto di cui all’art.
11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questa avrebbe potuto addurre fatti
nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio). In secundis, le
predette argomentazioni, seppur (parzialmente) suscettibili di umana
comprensione, non rientrano nei motivi tali da escludere l’illiceità dell’atto,
così come (esaustivamente) previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e
giurisprudenza in materia.
6.Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie
che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali
addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose,
rasentando pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La
circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dell’esercizio pubblico in
questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia
comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da
pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in
qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); un’attività
professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta
propriamente “l’espace d’un matin” e che ha senz’altro necessariamente e
giocoforza conferito alla stessa, tutta l’esperienza e le conoscenze idonee
alla perfetta gestione di un esercizio pubblico a’sensi di Legge. Stante quanto
precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto)
anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale
da non potersi certo considerare nell’ottica della commisurazione della pena
quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi …
7.Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente
all’indirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità
del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla
scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai
rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto
per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la
commissione o meno da parte della ricorrente delle predette infrazioni alla LesPubb
e relative ordinanze, né in relazione all’aspetto commisurativo dell’eventuale
sanzione pecuniaria.
8.Giusta l’art. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed
al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr.
50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla
ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei
limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla
luce dell’atteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze
dell’ordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53
cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è confermata
la multa di fr. 350.- inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla
Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, _______ a _______ _______,
_______.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
_______ _______, _______,
Avv. _______ _______, _______,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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