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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.164
Data decisione, Autorità:
07.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.164/AMM
13924/010
Bellinzona
7
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 21 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 17 dicembre 2002 in territorio di _________:
"alla guida del
motoveicolo _________, eseguiva una manovra di sorpasso di una
colonna di veicoli fermi e collideva con una vettura che irregolarmente stava
svoltando a sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 47 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 maggio 2003 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
21 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'assunzione di nuove prove – di per sé ammissibile – non merita
accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove offerte
non apparendo quindi suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 47 cpv. 2 LCS
"se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere
al loro posto nella colonna dei veicoli";
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della circolazione
ha multato il ricorrente, come detto, per avere eseguito "una manovra
di sorpasso di una colonna di veicoli fermi", collidendo "con
una vettura che irregolarmente stava svoltando a sinistra" (decisione
impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia cantonale il 17
gennaio 2003);
che l'insorgente non nega di
avere superato una colonna di veicoli, ma fa valere che la colonna non era
propriamente ferma, bensì "a tratti ferma e a tratti in movimento",
come avrebbe riconosciuto anche l'altro protagonista dell'incidente, stando al
quale la colonna era "quasi ferma" (ricorso, pag. 1 in basso e pag. 2
in alto, con rinvio al verbale d'interrogatorio di _________ _________,
pag. 1 nel mezzo);
che l'argomentazione ricorsuale
contraddice tuttavia la deposizione resa dallo stesso insorgente davanti alla
polizia cantonale, secondo cui "sulla mia corsia c'era la colonna di
veicoli fermi" (verbale del 18 dicembre 2002, pag. 1 verso il
basso);
che le doglianze del
ricorrente sulle modalità di verbalizzazione delle proprie dichiarazioni
(ricorso, pag. 1 nel mezzo: "ho apposto la mia firma dopo che l'agente
incaricato di redigere il verbale mi ha detto che, comunque, non era
importante") non sono suffragate dal benché minimo riscontro probatorio;
che – sia come sia –
l'eventuale avanzamento "a tratti" dei veicoli superati non consente
di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come l'art.
47 cpv. 2 LCS non vieta solo il sorpasso di una colonna totalmente immobile, ma
anche di una colonna che avanzi lentamente e a singhiozzo (cfr. DTF 129 IV 158
consid. 3.2.2 con richiamo di giurisprudenza);
che il ricorrente si duole
altresì di come la Sezione della circolazione gli abbia addossato tutte le
colpe, senza elevare contravvenzioni all'automobilista, reo – stando
all'insorgente – di avere provocato il sinistro con una manovra di svolta
irregolare;
che in ambito penale,
tuttavia, ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'autorità di primo grado
ha del resto sottolineato nella decisione impugnata come l'insorgente si sia
scontrato "con una vettura che irregolarmente stava svoltando a
sinistra";
che il gravame si rivela
quindi anche sotto questo aspetto destituito di fondamento;
che, nondimeno, per il
sorpasso di una colonna in violazione dell'art. 47 cpv. 2 LCS, l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (.)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.–;
che, non ravvisandosi altre
infrazioni dell'interessato alle norme evocate dalla Sezione della circolazione,
la multa inflittagli dev'essere ridotta in tale misura;
che il parziale accoglimento
del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 47 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 60.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 20.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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