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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.129
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.129/AMM
9435/010
Bellinzona
11
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 aprile 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n.
___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 22 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
21 marzo 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per il seguente fatto accertato il 16 dicembre 2002 in territorio di
___________:
"ha circolato con il
veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";
che ___________ ___________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 aprile 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 22
aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il
proprio veicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo
"mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione steso da un agente della polizia comunale);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "avendo ricevuto
la telefonata mentre ero già fermo, ho immediatamente spento il
motore allo stop di una strada secondaria senza uscita (via ___________) senza
spazi per accostare" (ricorso, terzo paragrafo);
che, sempre stando
all'interessato, "il sergente di ___________ mentre transitava con la
vettura di servizio sulla strada principale, ha frenato bruscamente e avendomi
visto mentre utilizzavo il cellulare, ha fatto una retromarcia ca. 80m. Giunto
accanto alla mia vettura non ha chiesto nessuna spiegazione, non si è accertato
che il veicolo fosse a motore spento e mi ha subito minacciato dicendomi che
avrebbe mandato una contravvenzione" (ricorso, quarto paragrafo);
che il ricorrente adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale;
donde la "richiesta d'annullamento del procedimento disciplinare"
(ricorso, secondo paragrafo);
che in un successivo rapporto
del 16 aprile 2003 l'agente denunciante rileva come "il giorno 16 dicembre
2002 stavo scendendo da via ___________. Da via ___________ stava uscendo il
signor ___________, il quale era al telefono. Si fermava pure oltre
la linea di arresto (Stop), invadendo parzialmente la via ___________. Dopo
averlo evitato, ho fatto una decina di metri di retromarcia, e a questo punto
gli ho intimata la contravvenzione per impiego durante la guida di un telefono
senza dispositivo mani libere […]";
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando le
dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente,
questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia
effettivamente circolato con il proprio veicolo impiegando un cellulare durante
la guida;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto
dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al
giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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