AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.108
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.108/ROC/MAM
9035/004
Bellinzona
24
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 19 marzo 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione
7 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
___________,
viste le osservazioni 3.04.2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, ___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
7 marzo 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 19.11.2002
della Polizia comunale di ___________ e relazionato ad un procedimento
di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data
23.09.2002 cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato l’importo della
multa entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - la rituale
intimazione della contravvenzione in data 19.11.2002 e avverso la quale il
ricorrente ha formulato proprie osservazioni 4.12.2002, respingendo ogni
addebito di natura contravvenzionale, tali allegazioni essendo state poi
riconfermate dallo stesso in data 22.01.2003 a seguito delle contro-osservazioni
11.12.2002 del competente Agente di polizia) la Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a ___________ ___________
___________, ___________, una multa di Fr. 120.-, oltre a tassa di
giustizia e spese, per avere egli in data 23 settembre 2002 alle ore 11.10, ad ___________,
località Via ___________ ___________, parcheggiato il veicolo ___________
accanto ad una linea di sicurezza, senza lasciare libero un passaggio largo
almeno 3 (tre) metri. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt.
37 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 18 cpv.2 lett. C nonché 19
cpv. 2 lett. a ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________
___________ ___________ è insorto con tempestivo ricorso 19 marzo 2003,
postulandone l’annullamento e constatando in particolare come la propria
vettura fosse posizionata a ben oltre tre metri lineari dalla linea di
sicurezza in esame (essendo la stessa parcheggiata parzialmente sull’adiacente
marciapiede) e negando nel modo più assoluto che la vettura così parcheggiata
obbligasse gli altri utenti della carreggiata ad invadere la corsia di
contromano, così come indicato nel predetto rapporto di contro-osservazioni
della Polizia comunale di ___________. Avvalendosi della facoltà
concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr, il ricorrente ha prodotto unitamente
all’allegato ricorsuale nuovi mezzi di prova, segnatamente i documenti A-E, ed
in particolare 4 (quattro) fotografie (docc. C e E) attestanti, a sua detta,
l’effettiva posizione della vettura al momento dei fatti nonché la difficoltosa
viabilità di tutto il tratto di strada in questione, da addebitarsi, sempre a
sua detta, ad una ridda di autovetture che avrebbero (indisturbate)
parcheggiato colà, senza che per questo venisse inferta ai rispettivi
conducenti/contravventori una sanzione disciplinare, quanto precede in crassa
violazione del principio dell’eguaglianza e della parità di trattamento.
C.Con proprie osservazioni 1. aprile 2003, il preposto agente
della Polizia comunale di ___________, App. _. ___________, ha
confermato che la distanza della vettura del ricorrente dalla linea di
sicurezza, risultava inferiore ai consentiti tre metri lineari, non risultando
la stessa affatto poggiare sul predetto marciapiede laterale, essendosi dovuto
procedere in tale denegata evenienza a’sensi delle posizioni no. ___________
e no. ___________ di cui all’allegato 1 OMD (art. 3 LMD e art. 1
OMD). L’agente sostiene inoltre che altre sanzioni, in conformità della
posizione no. ___________ di cui al predetto allegato, sono state del
resto inflitte ad altri conducenti/contravventori, proprio in quella data,
nella medesima località e per i medesimi motivi, il principio della parità di
trattamento, essendo stato pertanto garantito, fatti salvi eventuali (denegati)
possibili errori di apprezzamento.
D.Con sue osservazioni 3 aprile 2003, il competente Dipartimento
propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione
impugnata.
E. Il
ricorrente, con nuove osservazioni 11.07.2003, formulate all’indirizzo del
precitato rapporto 01.04.2003, si é peraltro sostanzialmente riconfermato nelle
proprie allegazioni e postulazioni.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare,
dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se
possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. In particolare, è
vietato fermarsi volontariamente nei tratti riservati alla preselezione e
accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee
doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 metri (art. 18 cpv. 2
lett. C ONC). Il parcheggio a’sensi degli art. 37 cpv. 2 LCS e 19 cpv. 1 ONC, è
vietato laddove la sosta o fermata non sia permessa dalla Legislazione in
vigore.
3.La ragione dei predetti divieti, è insita nella concezione
generale di prevenzione degli incidenti della circolazione, dacché, potendo
usufruire le vetture circolanti di uno spazio superiore o uguale, appunto, ai
tre metri lineari all’interno dell’apposita corsia limitata dalla linea di
sicurezza centrale (come in casu), le stesse non abbisognerebbero
conseguentemente in alcun caso e per nessun motivo di oltrepassare le linee di
sicurezza testé descritte, stante lo spazio di manovra sufficiente all’interno
della propria corsia, quanto precede con pedissequa potenziale riduzione dei
rischi di incidente (recte: collisione con vetture sopraggiungenti sulla corsia
opposta) e relativa riduzione dei rischi per l’integrità fisica delle persone,
attorno alla cui protezione ruota del resto l’intera Legislazione in materia di
circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento
costituzionale.
4.In concreto, come visto, il ricorrente nega ogni addebito,
allegando la tesi secondo cui la vettura, al momento del controllo da parte del
preposto Agente di polizia, si sarebbe trovata a oltre 3 metri lineari dalla
linea di sicurezza centrale. A tale scopo egli allega i documenti C e E,
segnatamente quattro fotografie a sottomurare la propria versione dei fatti. La
fattispecie appare invero, a mente dello scrivente Giudice, manifestamente
chiara e discredita senz’altro le predette argomentazioni ricorsuali che non
vanno ritenute ai fini del presente giudizio e, meglio, come si dirà qui
appresso. In primis, è bene rammentare che sustrato alla base della
decisione impugnata, risulta senz’altro essere quello del ben noto principio
dottrinale e giurisprudenziale della fedefacenza di un rapporto redatto
da un (competente) funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni, sempre da
ritenersi e presumersi corretto e veritiero sino a dimostrazione (non avvenuta)
del contrario. In secundis, e sempre rifacendosi al premenzionato
principio di fedefacenza, appare senz’altro manifesta la circostanza secondo
cui la vettura del ricorrente, al momento dei fatti, non stesse poggiando sul
marciapiede (e, dunque, a oltre tre metri di distanza dalla linea di
sicurezza), l’agente incaricato ben dovendo senz’altro, in caso contrario,
sanzionare altrimenti tale infrazione (cfr. posizione no. 228.1 allegato 1
OMD), potendosi pertanto da tale omissione presumere, sino a dimostrazione (non
avvenuta) del contrario, che la vettura in questione poggiasse esclusivamente
ed integralmente sulla corsia stradale e di conseguenza ad una distanza manifestamente
inferiore a quella prevista per legge (cfr, e contrario, docc. C e E).
In terzo luogo, neppure è stato dimostrato che le fotografie prodotte dal
ricorrente e volte a scardinare le argomentazioni dei rappresentanti delle
forze inquirenti, si riferissero alla situazione esistente il giorno 23
settembre 2002 alle ore 11.10 antimeridiane in via arch. ___________ ad ___________.
Anzi, tali fotografie sono tutte state sviluppate unicamente in data 18 marzo
2003 (cfr. docc. C e E), a distanza di mesi, dunque, dalle osservazioni
inoltrate dal ricorrente in data 4.12.2002 e 22.01.2003 all’indirizzo della
Polizia comunale di ___________, rispettivamente della Sezione della
Circolazione, ___________, quanto precede, solo, a rendere già parecchio
vacillante la credibilità e veridicità temporale di tali documenti di causa. In
quarto luogo, il ricorrente neppure ha ritenuto opportuno, al fine di sottomurare
le proprie asserzioni, fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr,
in virtù del quale, questi avrebbe potuto proporre ulteriori mezzi di prova a
suo sgravio, oltre ai già citati documenti, quali, ad esempio, testi,
palesemente ignoti, del resto, alla scrivente Autorità giudicante. Su questo
punto il gravame si rivela dunque infondato, l’infrazione, segnatamente la
violazione del disposto di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. c ONC (“È vietato
fermarsi volontariamente nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle
linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se
non resta libero un passaggio largo almeno 3 m”), essendosi manifestamente
consumata.
5.Il ricorrente, da ultimo, intravede implicitamente
nell’atteggiamento delle forze inquirenti, una manifesta violazione del
principio dell’uguaglianza giuridica, dacché, a parer suo, sarebbe stato
sanzionato per avere commesso una (contestata) infrazione alle norme della
circolazione laddove altri conducenti, nella sua identica situazione, sarebbero
stati condonati. Ma anche su tale punto, il gravame non merita accoglimento. Intanto
poiché le allegazioni addotte dal ricorrente non sono state punto comprovate né
rese verosimili. Ma anche volendo prescindere dalla mera questione probatoria,
giova comunque ricordare che il principio costituzionale richiamato dal
ricorrente esige che la Legge stessa e le decisioni d’esecuzione trattino in
modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Orbene, il
senso più immediato dell’uguaglianza giuridica è che le leggi debbano essere
applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima Autorità le debba
interpretare in maniera costante e che essa debba adottare, nelle medesime
circostanze, decisioni equivalenti e in circostanze diverse, decisioni diverse
(DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; RDAT 1997 I 21 no. 10 consid. 3a e rif). Per
costante dottrina e giurisprudenza, una precedente violazione della Legge,
segnatamente una sua applicazione scorretta, come anche una sua non
applicazione - che rappresenta pure una violazione della Legge - non
attribuiscono in principio un diritto allo stesso trattamento non conforme alla
legge. Secondo tale massima, nessuno può dunque prevalersi del fatto che la
legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo
vantaggio (DTF 127 I consid. 3a e 122 II 446 consid. 4a e rif). Il principio
della legalità dell’amministrazione è dunque preminente e prevalente a quello
di un eventuale (e denegato) diritto all’uguaglianza nell’illegalità, poiché
ammettere il contrario sarebbe un invito all’Autorità a perseverare nell’errore
(cfr. A. SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo
2002, n. 443 pag. 150; HÄFELIN/ MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
2.a ed., Zurigo 1993, nn. 412 e segg., pagg. 96 e seg.). Stante quanto precede,
il ricorrente non può dunque in ogni caso prevalersi di una eventuale disparità
di trattamento, tanto più a ragion del fatto che, in concreto e alla luce delle
emergenze istruttorie, le eventuali (denegate) omissioni nel sanzionamento di
taluni conducenti da parte delle preposte Autorità di polizia del Comune di ___________
non risulterebbero in alcun modo emanare da una altrettanto eventuale (e
denegata) e non meglio identificata prassi illegale instaurata dalle predette
Autorità (cfr. DTF 115 Ia 81, 83); . Anche su questo punto, il gravame risulta
pertanto infondato.
- Giusta l’art. 90
cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è
punito con l’arresto o con la multa. Stante quanto precede, la multa inflitta
appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di
giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 37 cpv. 2, 90
cfr. 1 LCS, artt. 18 cpv. 2 lett. C, 19 cpv. 2 lett.a ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 19 marzo 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è confermata
la multa di fr. 120.- (centoventi) inflitta con
decisione 7 marzo 2003 dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________,
a ___________ ___________, ___________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 120.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________,
___________ ___________, ___________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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