AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.102
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.102/ROC/MAM
9052/001
Bellinzona
19
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 marzo 2003
presentato da
________ ________,
contro
la decisione
7 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
________,
viste le osservazioni 11 aprile 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, ________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
7 marzo 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione del 17.12.2002
della Polizia Comunale di ________ - relazionato ad un procedimento di multa
disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 29.11.2002,
la sig.ra ________ ________ non avendo ottemperato all’invito di pagamento
della multa di cui alle posizioni no. 309.1 e no. 304.17 dell’allegato 1 OMD
entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente intimato
alla ricorrente, la quale non ha formulato osservazioni al riguardo), la
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ________, ha inflitto a ________
________, ________, una multa di Fr. 350.-, oltre a tassa e spese di giustizia,
per avere ella, in data 21 ottobre 2002, alle ore 13.57, in territorio di
________, località Via ________ ________ direzione Via ________, circolato con
il veicolo ________ omettendo di osservare un segnale luminoso e omettendo pure
di osservare il segnale “divieto di svoltare a sinistra”. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cfr. 1
LCS, come pure degli artt. 25 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________
è insorta con tempestivo ricorso 13 marzo 2003, postulandone l’annullamento e
negando sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale, come pure
tutti i fatti così come descritti e riferiti nel predetto rapporto di
contravvenzione 17.12.2002 e relativa decisione qui impugnata, sottolineando in
particolare come la svolta a sinistra da lei effettuata fosse avvenuta alle ore
14.00 precise (anziché alle ore 13.57) e allegando inoltre che la denegata
infrazione relativa all’inosservanza del segnale “divieto di svoltare a
sinistra”, non potrebbe comunque essere perseguibile a’sensi di Legge, la
segnaletica in esame non essendo stata a suo tempo oggetto di pubblicazione ex
art. 107 cpv. 1 OSS, e che, da ultimo, non vi sarebbe stata alcuna inosservanza
del segnale luminoso in esame, quest’ultimo risultando, al momento dei fatti,
posizionato sul segnale (verde) di via libera ex art. 68 cpv. 2 OSS:
C.Con sue osservazioni 11.04.2003, il competente Dipartimento,
basandosi pure sul rapporto di contro-osservazioni 9.04.2003 redatto
dall’allora preposto agente comunale app. ________ ________ - il quale
riconfermava integralmente le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al
surriferito rapporto di contravvenzione - propone, per contro, la reiezione del
gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
Polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali. In questo senso, il segnale “divieto di svoltare a sinistra”,
significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato (art. 25 cpv. 1
OSS). Circa poi il genere ed il significato dei segnali luminosi, l’art. 68
cpv. 1 OSS determina che la luce rossa significa “Fermata”.
3.La ragione dei predetti divieti, è insita nella concezione
generale di prevenzione degli incidenti della circolazione e relativa riduzione
dei rischi per l’integrità fisica delle persone, attorno alla cui protezione
ruota del resto l’intera legislazione in materia di circolazione stradale e
che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
4.Nodo gordiano della presente fattispecie è dunque, in concreto
e stante le affermazioni e allegazioni della ricorrente, di natura
manifestamente opposta e contraria alla versione delle forze inquirenti, la
questione a sapere se ________ ________, il pomeriggio del 21 ottobre 2002 alle
ore 13.57, abbia o meno transitato con la vettura ________ su Via ________
________, a ________, omettendo di osservare il segnale “divieto di svoltare a
sinistra” per imboccare così Via , quanto precede in crassa violazione
di un segnale luminoso ubicato su Via ________ ________ medesima all’indirizzo
dei conducenti provenienti da ________ / e in direzione di
Sorengo/Lugano, in prossimità dell’intersezione con la suddetta Via ________
________.
5.In primis, va innanzitutto rilevato che - come
giustamente asserito dall’agente di polizia nelle proprie contro-osservazioni
9.04.2003 e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la segnaletica
in esame è stata oggetto di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone
Ticino no. ________ /, pag. 6196, la procedura avendo pertanto
rispettato tutti i requisiti formali richiesti dalla Legislazione in materia in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 3 cpv. 3 e 4 LCS e art. 107 cpv.
1 OSS. In particolare tale pubblicazione concernente le prescrizioni locali sul
traffico (art. 23 RLACS), stabiliva l’introduzione di una restrizione a titolo
sperimentale sul tratto di strada cantonale principale n. ________ (
/________ ________ /________ /________ /), nel periodo compreso tra
l’1.10.2002 ed il 31.12.2002, e segnatamente un divieto di svoltare a sinistra,
all’entrata da sud su Via ________ da Via ________ (direttrice ________
/), con una tavola di precisazione, attestante come tale divieto fosse
in essere quotidianamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 09.00
antimeridiane e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 pomeridiane con eccezione per il
servizio a domicilio.
6.Orbene, la ricorrente contesta esplicitamente e nel modo più
assoluto nel proprio allegato ricorsuale, la circostanza secondo la quale ella
avrebbe omesso di osservare il divieto di svolta a sinistra e ciò,
sostanzialmente, a cagione del fatto che detta manovra (come tale, non
contestata) sarebbe avvenuta alle ore 14.00 pomeridiane, nei limiti di tempo
consentiti dunque dalla predetta tavola di precisazione, quanto precede in
contraddizione con quanto asserito dal preposto agente di polizia, il quale ha
potuto accertare che la manovra di svolta a sinistra effettuata dalla
ricorrente si sarebbe verificata unicamente alle ore 13.57, e, pedissequamente,
a divieto ancora in auge.
7.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due predette
versioni, estremamente contrastanti tra di loro, in particolare quo alle
tempistica della manovra in esame. Stante quanto precede, va quindi esaminato,
prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, se le
tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare alla
ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.
8.Nell'accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere
di apprezzamento. Il principio "in dubio pro reo" è deducibile
dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica
sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo
onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il
giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo.
Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono
infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il
principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza
(DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12
maggio 2000 in re A., cons. 3).
9.Considerata
l’assenza nell’intero incarto processuale di un minimo appoggio alla versione
fornita dall’agente, lo scrivente Giudice non ritiene che quest’ultima possa
considerarsi preponderante rispetto alla versione della ricorrente, il cui
gravame, su questo punto, deve pedissequamente essere accolto in applicazione del
surriferito principio ‘in dubio pro reo’, e ciò in particolare alla luce del
fatto che la differenza oraria emergente tra la versione fornita dalla
ricorrente e quella dell’agente di Polizia, risulta essere di soli 3 (tre!)
minuti, pari ad unicamente 180 secondi ! Troppo poco, onestamente, per non
intravedere in simile evenienza l’applicabilità di detto principio, ritenuto
come le constatazioni temporali di ambedue le parti siano entrambe
potenzialmente suscettibili di errori e/o imprecisioni derivanti più che altro
da possibili fattori tecnico/meccanici relazionati al (mal)funzionamento dei
rispettivi orologi, che non da eventuali diatribe circa la buona fede
(presunta) sia del cittadino amministrato, che del funzionario amministrante.
La ricorrente sostiene inoltre, come detto
in precedenza, di non avere omesso l’osservanza del segnale luminoso colà
ubicato. A torto. È ben vero che le constatazioni operate da un
poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza.
Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nel caso di specie, l’agente accertatore, ha stilato un
circostanziato rapporto di contro-osservazioni, rimasto significativamente
silente, nel quale, in particolare, si evidenzia come l’agente denunciante
abbia proceduto ad una constatazione di agevole momento, essendo
specificatamente intento a verificare proprio l’osservanza del divieto di
svolta a sinistra e relativa segnaletica luminosa e trovandosi dunque a breve (recte:
brevissima) distanza dalla stessa.
Inoltre, le precise circostanze descritte non possano
certamente essere frutto di fantasia dell’agente, che, a differenza del
denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta,
del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,
tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Per contro, le argomentazioni addotte dall’insorgente, non
sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dell’app.
________ ________.
A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque
come la ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di
dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio
eventuale mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci occupa,
dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del
quale, fra l’altro, ella avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi
mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente
(e negligentemente) omesso.
Per tutto quanto precede, e riassumendo, il
gravame si rivela dunque parzialmente fondato, l’infrazione di cui agli art. 27
cpv. 1 LCS e 68 cpv. 1 OSS essendosi manifestamente consumata sia da un punto
di vista oggettivo che soggettivo (stante l’assenza di qualsivoglia indizio
contrario in tal senso a sottomurare una eventuale e denegata mancata
intenzionalità nella commissione dell’infrazione da parte della ricorrente e/o
una altrettanto denegata sua imprevidenza non colpevole; circostanze, queste,
del resto neppure sollevate dalla ricorrente nel corso di tutto l’iter
procedurale), dovendosi per contro accogliere il ricorso in punto alla
paventata infrazione di cui all’art. 25 cpv. 1 OSS in virtù del principio
penale “in dubio pro reo”, chiaramente applicabile in forza del richiamo di cui
all’art. 102 cpv. 1 LCS.
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto
o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del
surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi
principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante
quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del
caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la
quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI,
Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene
peraltro equo infliggere a ________ ________ una
sanzione pecuniaria da determinarsi in fr. 250.- (duecentocinquanta),
confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto con pedissequa esenzione, in
applicazione del principio generale della soccombenza, dal prelievo di tasse e
spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90
cfr. 1 LCS, artt. 25 cpv. 1, 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 marzo 2003 è
parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la multa
di fr. 350.- (trecentocinquanta) inflitta con decisione 7 marzo 2003 a ________
________, ________ ________, è ridotta a Fr. 250.-
(duecentocinquanta).
-
Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia di questa sede.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ________,
________ ________, ________ ________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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