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Numero d'incarto:
30.2003.101
Data decisione, Autorità:
03.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.101/AMM
271/2003/009
Bellinzona
3
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 marzo 2003
presentato da
________ ________, ________
(patrocinato
dall'avv. ________ ________, ________)
contro
la decisione n.
________ /________ /________ del ________ 2003 emessa dal
Laboratorio cantonale, ________,
viste le osservazioni del 1° aprile
2003 presentate Laboratorio cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il Laboratorio cantonale,
con decisione del 28 febbraio 2003, ha inflitto a ________ ________ – direttore
e titolare della ________ SA – una multa di fr. 2000.–, oltre agli oneri
processuali, per "messa in commercio di cinture con fibbia di nichelio che
cedono il metallo in quantità superiore al valore limite ammesso di 0,5 μg
per cm² e settimana":
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 6 cpv. 1, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1, 24
cpv. 1 e 25 cpv. 1 OUso;
che ________ ________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 marzo 2003 in cui postula
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
1° aprile 2003 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che chiunque contravviene alla
legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) è
punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– (art. 48 cpv. 1
LDerr);
che il Laboratorio cantonale
ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere – quale direttore e titolare
della ________ SA – prodotto e distribuito "cinture con fibbia di nichelio
che cedono il metallo in quantità superiore al valore limite ammesso di 0,5
μg per cm² e settimana" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione
di contravvenzione del 5 dicembre 2002, doc. G);
che l'insorgente non contesta
in sostanza gli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado, ma lamenta
un'indebita applicazione dell'art. 25 cpv. 1 OUso – nella versione in vigore
dal 1° maggio 2002 – anziché della norma previgente, applicabile per
disposizione transitoria fino al 30 aprile 2004 (ricorso, punto 6);
che giusta l'art. 25 cpv. 1
prima frase OUso – nella versione attuale – "gli oggetti contenenti
nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto
contatto con la pelle (p. es. anelli, orecchini, fibbie di cinture,
borchie su pantaloni o armature di occhiali) non devono cedere più di 0,5
μg per cm² e settimana (valore limite)";
che prima della modifica del
27 marzo 2002, in vigore dal 1° maggio 2002 (RU 2002 pag. 669 segg.), la
predetta norma sanciva il medesimo valore limite per oggetti destinati a
restare "per lungo tempo a stretto contatto con la pelle", ma non
accennava – nella sua esemplificazione – alle fibbie di cinture, limitandosi a
evocare "anelli, orecchini o armature di occhiali";
che al riguardo il Laboratorio
cantonale sottolinea come l'enumerazione prevista nel diritto anteriore non
fosse esaustiva: determinante era l'uso dell'oggetto per lungo tempo a stretto
contatto con la pelle (osservazioni del 1° aprile 2003, pag. 1 in basso);
che, tuttavia, la stessa
autorità di primo grado – nell'intimazione di contravvenzione del 5 dicembre
2002 – riconosceva come le analisi delle fibbie in rassegna sono state
effettuate "in quanto attualmente, specie tra i giovani, vi è l'uso
di portare le cinture a diretto contatto con la pelle" (doc. G, pag. 1
verso il basso);
che la mancata indicazione
delle fibbie di cinture nel diritto anteriore al 1° maggio 2002 è quindi riconducibile
al fatto che tali oggetti, prima dell'avvento della cennata moda giovanile, non
erano destinati a restare per lungo tempo a stretto contatto con la pelle;
che il silenzio della norma
era dunque qualificato: le fibbie di cinture non rientravano in altre parole
nella nozione di oggetti che "secondo la loro destinazione restano per
lungo tempo a stretto contatto con la pelle" giusta il vecchio art. 25
cpv. 1 OUso;
che, ciò posto, alla
fattispecie torna applicabile la disposizione transitoria della modifica del 27
marzo 2002, secondo cui "gli oggetti d'uso possono essere ancora
fabbricati, imballati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori
secondo il vecchio diritto fino al 30 aprile 2004";
che, in simili circostanze, il
ricorrente nega a ragione di avere perpetrato le infrazioni rimproverategli dal
Laboratorio cantonale, ragion per cui egli va prosciolto da ogni addebito;
che una diversa
interpretazione delle predette norme non condurrebbe del resto ad altro esito,
ove appena si consideri come – nel diritto penale – la condanna di un
contravventore presuppone l'esistenza di una regolamentazione chiara, dalla
quale l'interessato sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio
agire;
che il ricorso, fondato, deve
in definitiva essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, riguardo alle ripetibili,
la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1, 23 e 48 cpv.
1 LDerr; 2 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 OUso; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– avv. ________ ________, ________,
– Laboratorio Cantonale, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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