Illegal work without authorization under immigration law

30.2002.81Autre juridiction5 févr. 2003Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale dismissed the appeal against a cantonal immigration fine. The appellant, a foreign national working for a Swiss company mainly in Italy, admitted that he regularly went to the company’s Lugano offices to receive instructions and report on his work. The court held that these activities constituted gainful activity under immigration rules and required authorization. It also declared two later briefs inadmissible and refused further evidence, applying anticipatory assessment. The fine of CHF 1,000 and costs of CHF 300 were upheld.

Regeste Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 6 OLS; art. 12 cpv. 1 LPContr: gainful activity includes not only the direct performance of work but also regular instruction-taking and reporting connected with the employment relationship, even if the substantive work is carried out mainly abroad. A foreign national not domiciled in Switzerland may engage in such activity only with the required authorization. In contravention proceedings, the court may refuse additional evidence on anticipatory assessment when the file is complete and the proposed evidence is unlikely to affect the outcome. Subsequent memoranda are inadmissible where the procedure does not permit a double exchange of pleadings (consid. 1-7).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.81

Data decisione, Autorità: 05.02.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.81/AMM 02 2424/690

Bellinzona 5 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 dicembre 2002 presentato da

_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________;

viste le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto:

A. _________ _________ collabora dal _________ _________ 2001 con la società _________ _________ _________ _________ SA (ora _________ _________ _________ SA) con sede a _________, incaricato di acquisire nuovi clienti e di assistere allo sviluppo del servizio. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale agli inizi del 2002, su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, è emersa una possibile violazione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per avere _________ _________ "svolto attività lucrativa abusiva, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per 3 volte alla settimana al massimo e dalle 2 alle 4 ore ogni volta – pari a 7 settimane, presso gli uffici della Società _________ _________ _________ _________ SA di _________ _________ _________ _________ _________, senza alcuna autorizzazione della polizia degli stranieri" (rapporto di polizia del 5 aprile 2002, pag. 1 nel mezzo).

B. Invitato a esprimersi in merito a tali risultanze istruttorie, in una lettera del 23 settembre 2002 _________ _________ ha negato in sostanza ogni addebito e ha concluso per l'abbandono del procedimento contravvenzionale o quanto meno – in subordine – per la condanna a una multa non superiore a fr. 300.–. Con decisione del 15 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–.

C. _________ _________ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 3 dicembre 2002 nel quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata. Il 2 e il 10 gennaio 2003 il ricorrente ha inoltrato due nuovi memoriali, che non sono stati oggetto d'intimazione.

Considerando in diritto:

  1. La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile. I nuovi memoriali presentati dall'interessato il 2 e il 10 gennaio 2003 sono per converso inammissibili, la procedura per le contravvenzioni non conferendo alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati. Del resto le osservazioni dipartimentali del 10 dicembre 2002 non contengono novità tali da giustificare l'inoltro di una replica. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall'insorgente in siffatti memoriali non appaiono suscettibili – comunque sia – d'influire sull'esito del ricorso.

  2. Il ricorrente postula l'assunzione di nuove prove e chiede inoltre di essere sentito personalmente. Ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le nuove prove offerte – così come l'audizione personale dell'insorgente – non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

  3. L'autorità di primo grado ha giustificato la multa inflitta al ricorrente, adducendo che l'interessato "ha lavorato in qualità di consulente informatico, dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, a favore della ditta _________ _________ _________ _________ SA, _________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività" (risoluzione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 18 settembre 2002). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 Rast-CE/AELS.

  4. Il ricorrente non nega di aver collaborato con la _________ _________ _________ _________ SA nel periodo indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si è … svolta esclusivamente in Italia, ovvero in Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna" (ricorso, pag. 2 in basso). È vero, soggiunge l'interessato, ch'egli si è recato alcune volte presso gli uffici della società a _________. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto, a suo dire, per motivi di lavoro. Il ricorrente esclude in definitiva che la sua attività configuri una violazione della normativa sugli stranieri. Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

  5. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

  6. In concreto, dalla deposizione resa dal ricorrente davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue (verbale del 26 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 5 aprile 2002):

"Ho iniziato a collaborare con [la _________ _________ _________ _________ SA], a tempo pieno, il 1.12.2001.

In pratica, le mie mansioni, considerato che trattasi di una nuova società, sono quelle di acquisire nuovi clienti in Italia e assistere allo sviluppo del servizio.

Per il momento l'attività viene svolta solamente in Italia, vale a dire in Lombardia – Piemonte – Veneto – Emilia Romagna. […]

Confermo nuovamente che la mia attività per la società succitata si svolge unicamente in Italia. Devo dire che per 3 volte alla settimana al massimo, dove mi soffermo in media dalle 2 alle 4 ore ogni volta, vengo negli uffici di _________ _________ _________ , per le istruzioni e relazioni di lavoro, come per presentare quanto io eseguo e produco all'estero. In questi uffici, non ho uno spazio di lavoro a mia disposizione e vedo il signor _________ _________ _________ una volta alla settimana al massimo, visto che lui è soventemente [] assente all'estero, per motivi di lavoro. Di regola sono i suoi assistenti che mi riferiscono cosa devo fare e che io presento il rendiconto della mia attività all'estero. […]".

Lo stesso insorgente riconosce pertanto che, pur svolgendo le sue mansioni per la _________ _________ _________ _________ SA in prevalenza all'estero, egli si reca regolarmente a Lugano (fino a tre volte la settimana, per una durata da 2 a 4 ore) allo scopo di ricevere istruzioni e rendere conto della propria attività in Italia. Ciò posto, l'istruzione del collaboratore e la presentazione da parte di costui delle prestazioni svolte rientrano senz'altro nella nozione di "attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dall'art. 6 OLS. Il ricorrente contesta invero "quanto unilateralmente verbalizzato dal sgt. _________ _________, il quale … ha di fatto anticipato abusivamente e arbitrariamente un giudizio" (ricorso, pag. 6 in alto, con riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La critica non riguarda tuttavia le predette dichiarazioni dell'insorgente in merito allo svolgimento della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale, a pag. 4 in basso (cfr. anche pag. 5 in fondo).

  1. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente infranto l'art. 3 cpv. 3 LDDS, il che giustifica la condanna inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste dall'interessato. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– _________ _________, per il tramite dell'avv. _________ _________, _________; – avv. _________ _________, _________; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

illegal workforeign nationalsauthorizationgainful activitycontravention procedureanticipatory assessmentfineprocedural admissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's late supplementary briefs were admissible

Solution extraite

The two later memoranda were inadmissible because contravention proceedings do not allow a double exchange of pleadings.

Motifs extraits

The respondent's observations contained no novelties justifying a reply, and in any event the additional arguments could not affect the outcome.

Question juridique clé

Whether additional evidence and a personal hearing had to be taken

Solution extraite

No further evidence was needed because the file was complete and the requested evidence was unlikely to add relevant clarification.

Motifs extraits

The court applied anticipatory assessment of evidence and relied on its power to complete the file only when useful.

Question juridique clé

Whether the appellant committed unauthorized gainful activity under immigration law

Solution extraite

Yes. Regular attendance at the employer's office to receive instructions and report on foreign work fell within gainful activity requiring authorization.

Motifs extraits

Under Art. 3 cpv. 3 LDDS and Art. 6 OLS, gainful activity includes dependent or independent work normally yielding income, even if performed partly abroad or unpaid in Switzerland.

Question juridique clé

Whether the imposed fine was proportionate

Solution extraite

Yes. The fine was considered proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault, and within statutory limits.

Motifs extraits

The authority properly assessed guilt and statutory maximums; no basis existed to reduce or cancel the penalty.

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