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Numero d'incarto:
30.2002.76
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.76/AMM
02
218/809
Bellinzona
2
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
()_________ /_________ del _________
_________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione
del _________ _________ 2002, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e
le spese di fr. 40.–, per avere svolto – dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo
2002 – "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________,
_________ ";
che _________ _________ è
insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui
postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia
portata";
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di
respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una
gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________ ",
giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in
materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione
impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);
che il ricorrente ammette
l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo
quanto segue:
"Comprendo di aver
sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni
'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con
serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo
parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia
famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);
che la violazione perpetrata
dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale
pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon
funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81
RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico
in genere;
che la multa inflitta dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;
che le circostanze particolari
addotte dal ricorrente giustificano nondimeno – in via eccezionale – di ridurre
la sanzione pecuniaria da fr. 950.– a fr. 500.– e di soprassedere al prelievo
di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66
LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad _________
_________ è inflitta una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 200.– e alle spese di fr. 40.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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