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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.68
Data decisione, Autorità:
02.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.68/AMM
14020/905
Bellinzona
2
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 luglio 2002
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ _________ emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 21 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 giugno 2002, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di
fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese
di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 9 maggio 2002 in territorio di _________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________
_________ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2002
in cui chiede l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
21 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto
querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2
CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________,
di un fondo privato [la particella n. _________ RFD di _________
appartenente alla denunciante _________ _________ SA] debitamente segnalato
con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la
decisione impugnata);
che l'insorgente nega di aver
commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era
parcheggiata sul fondo n. _________ della denunciante, ma sulla
particella n. _________ proprietà di terzi;
che a sostegno della sua tesi
la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i
predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il
proprio veicolo (doc. B);
che in uno scritto del 18
ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile
dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul
terreno di proprietà _________ _________ (zona _________); la
zona di asfalto (strada di accesso alla _________ _________) è di proprietà
_________ _________ SA e quindi zona di divieto";
che la fotografia evocata
dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse
posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie
asfaltata;
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il
confine tra i fondi n. _________ e _________ sia effettivamente
posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella
asfaltata;
che, ciò posto, questo giudice
non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo
veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion
per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_________ _________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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