Fine for employing foreigner without permit annulled

30.2002.56Autre juridiction25 mars 2003Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a fine imposed by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione for allegedly employing a foreign national without the necessary permit. The Pretura penale held that the file did not prove that the worker had actually performed consultancy for the appellant's company, and therefore the offence was not established. The appeal was admitted, the administrative decision was annulled, and no court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; art. 6, 10 cpv. 1 OLS; art. 1 segg. LPContr: in proceedings against an administrative sanction for employing a foreign national without authorisation, the sanction cannot be upheld unless the file contains sufficient evidence that the foreigner actually performed the alleged work for the sanctioned undertaking. Where such proof is lacking, the court cannot affirm the infringement and must annul the decision. Costs follow the principle of defeat, but no costs are to be charged to a public authority acting within its official remit; absent a statutory basis, no party compensation is due (consid. on proof and costs).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.56

Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.56/AMM 02 1863/603

Bellinzona 25 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002 presentato da

_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. __________ /_ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ – direttore della _________ _________ _________ SA – una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.–, per avere "impiegato in qualità di consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, il cittadino straniero _________ _________, 1960, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 16 aprile 2002);

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli impiegato come consulente commerciale un cittadino straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;

che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – come il lavoratore in rassegna non ha fornito alcuna consulenza alla società _________ _________ _________ SA, bensì alla _________ _________ _________ con sede in _________, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);

che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il lavoratore avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________ _________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;

che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 , 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

immigration permitunauthorized employmentburden of proofadministrative fineappealcostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant committed the immigration offence of employing a foreigner without authorization

Solution extraite

The file did not establish that the foreign worker actually performed the alleged activity for the appellant's company, so the offence was not proven.

Motifs extraits

The police report mentioned consultancy work, but the procedural file contained no element showing that the activity was carried out in favour of the appellant's company; the court could not reach the required conviction.

Question juridique clé

Whether the administrative fine and justice fee should be upheld

Solution extraite

No. The appealed decision had to be annulled because the infringement was not proven.

Motifs extraits

Since the appellant had to be acquitted of the charge, the sanction could not stand.

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