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Numero d'incarto:
30.2002.55
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.55/AMM
02
1676/609
Bellinzona
11
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 giugno 2002
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ / del _________ _________ 2002 emessa dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 25 giugno
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 24 maggio 2002, ha
inflitto a _________ _________ una multa di fr. 80.–, addebitandogli inoltre
una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere "impiegato in qualità di assistente
di _________ _________, dal 1.9.2001 al 2.10.2001, la cittadina straniera
_________ _________, 1975, sprovvista del permesso … che le consentisse di
svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione del 5 aprile 2002);
che contro tale risoluzione
_________ _________ è insorto con un ricorso del 10 giugno 2002 in cui
sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 giugno 2002, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato come assistente di
studio dentario una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di aver agito in buona
fede, la lavoratrice essendo già al beneficio di un "permesso valido con
approvazione per il cambiamento del posto di lavoro da parte dell'Ufficio
federale di Berna" (ricorso, in alto), circostanza che – a suo dire –
giustifica l'esenzione da ogni pena;
che, sempre stando al
ricorrente, "qualsiasi cittadino e datore di lavoro ticinese avrebbe, in
buona coscienza, considerato legale l'impiego della signorina in questione a
partire dal settembre 2001" (ricorso, a metà);
che la buona fede
dell'interessato non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione
impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare
uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto
per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri,
che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che il preavviso dell'Ufficio
federale degli stranieri evocato dall'insorgente non lo esimeva quindi dal
dovere di verificare la regolarità della situazione, rivolgendosi per esempio
all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e
dell'immigrazione prima di impiegare la lavoratrice;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come, secondo la medesima risoluzione federale, il permesso per
stranieri avrebbe dovuto essere presentato entro pochi giorni alla competente
autorità cantonale di polizia degli stranieri per la registrazione del
cambiamento del posto di lavoro ("Der Ausländerausweis
soll in einigen Tagen der für den Wohnort des/der Stagiaires zuständigen
kantonalen Fremdenpolizeibehörde zum Eintragen des Stellenwechsels vorgelegt
werden": decisione del 24 agosto 2001 allegata al ricorso, in
fine);
che le giustificazioni
avanzate dal ricorrente non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie
come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6
seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessato "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche
osservazioni del 25 giugno 2002, pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso;
che la particolarità della
fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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