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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.51
Data decisione, Autorità:
06.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.51/AMM
02
1354/605
Bellinzona
6
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 maggio 2002
presentato da
_, _______ .
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 5 giugno
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 10 maggio 2002, ha
inflitto a _______ _______ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre
una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere essa "impiegato in qualità
di collaboratrice domestica, dall'11.11.1999 al 4.7.2001, con una frequenza settimanale
di 3 ore, la cittadina straniera _______ _______ _______, 1943,
sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività"
(decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 4 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______
_______ è insorta con un ricorso del 16 maggio 2002 in cui sottolinea la
sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 5 giugno 2002, propone il rigetto
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato come collaboratrice
domestica una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona
fede, la lavoratrice essendo già al beneficio di un permesso per un altro
datore di lavoro e pagando regolarmente i contributi sociali, circostanze che –
a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena;
che, sempre stando alla
ricorrente, il "comune di _______ _. _______ era a
conoscenza" della situazione, ragion per cui se questa "non era
regolare poteva essere segnalata e regolarizzata prima di essere inflitta una
contravvenzione" (ricorso, in fine);
che l'eventuale buona fede
dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri
oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il
lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che né il pagamento degli
oneri sociali o l'esistenza di un permesso per un altro datore di lavoro, né
tanto meno la conoscenza della situazione da parte dell'autorità comunale
esimevano quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della
situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o
alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di impiegare
la lavoratrice;
che tali circostanze non
bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di
minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche
osservazioni del 5 giugno 2002, pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge,
sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
_______ _______, _______ _. _______,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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