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Numero d'incarto:
30.2002.41
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.41/AMM
02
1056/607
Bellinzona
24
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 aprile 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 13 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 12 ottobre
2001 l'Agenzia Immobiliare _______ SA (ora _______ _______
_______ _______ SA), per il tramite dell'allora presidente _______
_______, ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di aver
interrotto il rapporto d'impiego con la cittadina lettone _______
_______ – portinaia della "Residenza _______ " di _______
– a contare dal 31 agosto 2001. Il 3 dicembre 2001 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, su segnalazione dell'Ufficio regionale degli
stranieri, ha intimato ad _______ _______ un rapporto di
contravvenzione, per avere egli omesso di notificare la cessazione del rapporto
di lavoro nei termini di legge.
B. In una lettera del 5
dicembre 2001 _______ _______ si è dichiarato estraneo ai fatti,
adducendo che "la nostra agenzia, al momento della cessazione del rapporto
di impiego (31 agosto 2001) non amministrava più lo stabile _______ a _______
". Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 30.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–.
C. _______ _______ è
insorto contro la predetta risoluzione con un ricorso del 24 aprile 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 13
maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere
il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Il 21 maggio 2002 _______
_______ ha presentato un memoriale che non è stato oggetto d'intimazione.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr. Il
memoriale presentato dal ricorrente il 21 maggio 2002 è per converso
inammissibile, la procedura per le contravvenzioni non conferendo alle parti la
facoltà di presentare un doppio scambio di allegati. Del resto, le osservazioni
dipartimentali del 13 maggio 2002 non contengono novità tali da giustificare
l'inoltro di una replica. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni
esposte dall'insorgente in siffatto memoriale non appaiono suscettibili –
comunque sia – d'influire sull'esito del giudizio.
-
Il ricorrente chiede
preliminarmente "di potere consultare gli atti (o riceverne una copia)
qualora le presenti osservazioni non fossero sufficienti per annullare la
multa" (ricorso, pag. 2 in fine). Ora, il fascicolo processuale è sempre
stato liberamente consultabile dall'interessato, prima presso il Tribunale cantonale
amministrativo a _______ e – dal 2 gennaio 2003 – presso la Pretura
penale a _______. Ciò posto, non incombe certo a questo giudice
esprimersi preventivamente sull'esito del ricorso e invitare all'occorrenza il
ricorrente a esaminare l'incarto. Spettava semmai a quest'ultimo, qualora
l'avesse ritenuto opportuno, attivarsi per consultare gli atti o riceverne una
copia. La domanda dell'insorgente non merita perciò ulteriore disamina.
-
La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente, adducendo
che l'interessato – agendo come rappresentante del datore di lavoro – ha omesso
di notificare entro 8 giorni la cessazione del rapporto d'impiego con il
lavoratore straniero a norma dell'art. 28 vRast. Sempre stando all'autorità di
primo grado, "la notifica di cessazione dell'impiego è di spettanza del
'vecchio' datore di lavoro. Dagli atti in nostro possesso risulta, quale datore
di lavoro, la ditta da lei rappresentata. Quanto indicato in sede di
giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura. È applicato
un importo, ridotto, adeguato al caso" (decisione impugnata, nel mezzo).
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 28 e 44 vRast.
-
Il ricorrente fa valere
dal canto suo che "il datore di lavoro non è cambiato … È sempre rimasto
l'immobile _______. Nel corso del mese di giugno 2001 è cambiata
l'amministrazione. Spettava quindi alla nuova amministrazione, come
consuetudine, avvisare i vari enti e datori di prestazioni" (ricorso, pag.
1 in basso). L'insorgente sottolinea inoltre di non essere "l'unico avente
diritto di firma presso l'Agenzia Immobiliare _______ SA – _______
" e si duole che non sia stata "esperita un'inchiesta per
verificare a chi doveva, se del caso, essere recapitata la
contravvenzione" (ricorso, pag. 2 in alto). Donde il postulato annullamento
della decisione impugnata.
-
Per l'art. 28 vRast il
datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli
stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo della
ditta, nonché la cessazione dell'impiego della persona straniera non
domiciliata. Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai
provvedimenti delle autorità competenti sono punite dalla Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa fino a fr. 2000.–; nei
casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS e
44 vRast).
-
In concreto, dal
fascicolo processuale risulta che _______ _______, in rappresentanza
dell'Agenzia Immobiliare _______ SA, ha notificato il 12 ottobre 2001
all'Ufficio regionale degli stranieri la cessazione del rapporto d'impiego con
la cittadina lettone _______ _______, portinaia della Residenza _______
a _______. La notifica della fine del rapporto contrattuale essendo
successiva al noto termine di 8 giorni, non si vede come l'insorgente possa
seriamente contestare la commissione del reato in quanto tale. Né giova al
ricorrente sostenere che "il datore di lavoro … è sempre rimasto l'immobile
_______ ", ove appena si consideri che un immobile non dispone –
con ogni evidenza – della personalità giuridica e non può dunque essere
considerato un datore di lavoro. Che l'immobile in rassegna sia passato sotto
un'altra amministrazione nel mese di giugno 2001 ancora non significa, per il
resto, che quest'ultima sia subentrata all'Agenzia Immobiliare _______ SA
nel rapporto contrattuale con la cittadina straniera. Tanto meno se si
considera che la cessazione del rapporto d'impiego, risalente al 31 agosto
2001, è stata notificata proprio da quest'ultima società. Le censure addotte
dal ricorrente si rivelano dunque inconsistenti.
-
Quanto alla punibilità
dell'insorgente, l'Agenzia Immobiliare _______ SA (ora Agenzia _______
_______ _______ SA), come qualsiasi altra persona giuridica, manca
della capacità delittuosa ("universitas delinquere non potest"; DTF
97 IV 203). Una persona giuridica è punibile solo qualora una legge federale
(p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che
non è il caso nella specie. Quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una
persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso
di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202;
v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611).
In concreto il ricorrente, all'epoca dei fatti, era presidente del
Consiglio d'amministrazione della società. Egli rispondeva dunque – come organo
della società – delle infrazioni commesse da quest'ultima, e ciò a prescindere dal
fatto che l'interessato non fosse "l'unico avente diritto di firma"
(ricorso, pag. 2 in alto). Né giova al ricorrente far valere di non essere
"necessariamente … colui che doveva occuparsi dell'immobile in
questione" (memoriale del 21 maggio 2002, pag. 1 in fondo), se solo si
pensa che la tardiva notifica della rescissione contrattuale reca proprio il
suo nome sotto la menzione "Responsabile del personale" (formulario
di notifica del 12 ottobre 2001, a metà).
-
In simili circostanze
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione riscontrata dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli. Quanto all'entità
della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia
e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 28 e 44 vRast, 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.– sono a carico del ricorrente.
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Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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