AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.37
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.37/AMM
25620/990
Bellinzona
14
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002
presentato da
_______, _______ _______
(patrocinato
dall'avv. _______ _______, _______)
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 15 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 500.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
80.–, per i seguenti fatti accertati il 5 luglio 2002 in territorio di _______:
"alla guida
dell'autofurgone _______ s'immetteva nel flusso della
circolazione collidendo con un autocarro circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare
gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è
concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale
o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da
strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili
oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che
circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso
"nel flusso della circolazione collidendo con un autocarro circolante
sulla pubblica via";
che dal rapporto di polizia
del 18 luglio 2002 emerge la seguente dinamica dell'incidente (pag. 4):
"[il conducente dell'autocarro]
circolava sulla strada principale no. 2, in territorio di _______,
su via _______, direzione sud.
Poco prima del gommista _______,
improvvisamente da destra e segnatamente dallo sbocco privato del _______
_______, usciva sulla principale l'autofurgone guidato dal [ricorrente],
che era intenzionato di svoltare a sinistra e dirigersi verso nord.
Nonostante la pronta
frenata e lo spostamento a sinistra, l'autista dell'autocarro non riusciva ad
evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore sinistra del suo
mezzo meccanico contro la fiancata sinistra dell'autofurgone.
Osservazioni:
L'autocarro trasportava del
terriccio e dalle nostre valutazioni non era fuori peso.
Come si può rilevare dal
disco del cronotachigrafo, al momento dell'incidente, la velocità dell'autocarro
si aggirava sui 70 km/h [in luogo dei 60 km/h consentiti, n.d.r.]";
che il ricorrente fa valere
come, contrariamente alla versione fornita dall'autista del mezzo pesante,
quest'ultimo non "si sarebbe spostato sulla corsia di sinistra per evitare
la collisione", ma a causa della "manovra di frenata su asfalto
bagnato e con pneumatici usurati, avvenuta ad una velocità troppo elevata"
(ricorso, pag. 2 in basso);
che, sempre stando
all'insorgente, "se l'autocarro avesse tenuto la sua corsia di marcia, lo
scontro non sarebbe accaduto" (ricorso, loc. cit.);
che l'interessato nega in
definitiva di aver infranto gli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, addebitando
la collisione alla colpa esclusiva del conducente dell'autocarro (ricorso, pag.
3 e pag. 4 verso l'alto);
che il ricorrente ne conclude
per l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno – in subordine – per
una congrua riduzione della multa, ritenuta inadeguata alle circostanze del
caso e in particolare all'assenza di precedenti a suo carico (ricorso, pag. 4
in fondo);
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile
a propria colpa;
che anche volendo ammettere,
per avventura, la tesi ricorsuale secondo cui lo spostamento a sinistra
dell'autocarro sarebbe stato "determinato dalla manovra di frenata su
asfalto bagnato e con pneumatici usurati, avvenuta ad una velocità troppo
elevata" (ricorso pag. 2 in basso), ciò nulla toglie al fatto che il
camionista sia stato costretto a frenare bruscamente proprio a causa dell'uscita
improvvisa dell'insorgente sulla strada principale;
che l'insorgente non poteva
d'altro canto ragionevolmente escludere – dopo aver visto l'autocarro sopraggiungere
alla sua sinistra (verbale d'interrogatorio del 5 luglio 2002, pag. 1 verso il
basso, allegato al rapporto di polizia) – che quest'ultimo veicolo circolasse a
una velocità superiore al limite consentito e inadeguata alle condizioni del
fondo stradale;
che, ciò posto, l'interessato
non avrebbe dovuto immettersi nel flusso della circolazione, bensì attendere –
conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC – il passaggio dell'autocarro
che transitava sulla strada principale;
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e
questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente
dell'autocarro;
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità
oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale,
suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare
considerevoli danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità
fisica delle persone coinvolte;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa, ai precedenti, alla situazione personale
dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS
e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _______ _______, _______ _______,
– avv. _______ _______, _______,
– Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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