AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.29
Data decisione, Autorità:
01.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.29/AMM
22341/907
Bellinzona
1
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° ottobre 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni dell'8 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
20 settembre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr.
300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 luglio 2002 in territorio di _______:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo _______, entro il termine prescritto, al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico …";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che _______ _______ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 1° ottobre 2002 in cui postula
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni
dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che per i veicoli senza
catalizzatore il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 12 mesi
(art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il
proprio veicolo – una _______ II immatricolata per la prima volta nel
1977 (allegato A al ricorso) – al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione, effettuato il 3 luglio 2000 (allegato C al ricorso), era scaduto
il 3 luglio 2001, ossia un anno prima del controllo effettuato dalla polizia
comunale di _______ il 17 luglio 2002;
che la ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere
di aver erroneamente pensato – in buona fede – "che la mia auto del 1977
non ne necessitava, ciò che mi avevano detto al Garage _______ "
(ricorso, verso il basso);
che del resto, sempre stando
all'insorgente, "anche la polizia di _______, alla quale mi sono
rivolta dopo aver ricevuto una prima intimazione di contravvenzione non era
sicura di quello che bisognava fare: mi hanno detto di attendere informazioni
da _______ " (ricorso, verso l'alto);
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a dimostrare - o a
rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dal proprio
garagista o le evocate riserve espresse dalla polizia comunale;
che, comunque sia, la
possibile buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione
impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della
circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza
(art. 333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS);
che ciò vale a maggior ragione
se si pensa che – come fa notare la stessa ricorrente – l'automobile in oggetto
era già stata sottoposta al servizio di manutenzione periodico nel mese di
luglio del 2000, al momento dell'acquisto della vettura da parte
dell'interessata (ricorso, verso il basso, con riferimento all'allegato C);
che l'insorgente non poteva
dunque ragionevolmente ignorare l'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al
controllo periodico delle emissioni di gas di scarico a norma dell'art. 59a
ONC;
che le doglianze della
ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster