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Numero d'incarto:
30.2002.25
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.25/AMM
Bellinzona
28
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002
presentato da
__________ _________, __________ __________
()
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 3 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a __________ __________
una multa di fr. 480.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 14
maggio 2002 in territorio di Balerna:
"Alla guida della
vettura (_) __________, circolava abusivamente sulla corsia riservata ai
bus e collideva con un autoveicolo che, sopraggiungente in senso inverso,
svoltava a sinistra";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv.
4 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 settembre 2002
nel quale postula il "riesame della congruità della multa applicata";
che in uno scritto del 3
ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà
di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; le corsie riservate ai bus possono essere adoperate solo dai bus
pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su
strada (art. 74 cpv. 4 prima frase OSS);
che il conducente deve inoltre
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr, concretato dagli art. 32 cpv. 1, 34
cpv. 4 LCS e 3 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato
abusivamente sulla corsia riservata ai bus ed essersi scontrato con un
autoveicolo che, sopraggiungente in senso inverso, svoltava a sinistra;
che il ricorrente non nega di
aver commesso le infrazioni rimproverategli, ma fa valere come l'invasione
della corsia del bus – per altro involontaria – "è stata commessa per 50
metri, alla velocità di 30 km orari senza provocare nessun danno"
(ricorso, punto 1);
che sempre stando
all'insorgente il sinistro sarebbe dovuto unicamente alla disattenzione
dell'altro protagonista, che "sopraggiungendo in senso inverso ha svoltato
a sinistra, senza rispetto della mia precedenza" (ricorso, punto 2);
che l'interessato ha concluso
di conseguenza per il "riesame della congruità della multa applicata, che
considero esagerata" (ricorso, in fondo);
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico dell'altro
conducente implicato nell'incidente non discrimina né attenua la responsabilità
dell'insorgente per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che la suddivisione delle
responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente non compete altresì
al magistrato penale, ma – se del caso – al giudice civile chiamato a dirimere
eventuali controversie fra gli interessati;
che le violazioni ascritte al
ricorrente appaiono dunque senz'altro adempiute, il che giustifica – di
per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che questo giudice ritiene
nondimeno adeguata – viste le motivazioni addotte dall'insorgente e considerate
le circostanze particolari del caso concreto – una multa di fr. 250.–;
che il ricorso deve pertanto
essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che l'esito del gravame
giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSS; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
A ________ ________ è
inflitta una multa di fr. 250.–.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.– e le spese di fr. 30.– sono a carico di ________ ________.
II. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
III. Contro la presente sentenza
può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del
Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
IV. Intimazione a:
– ________ ________, ________ ________ (_),
– Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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