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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.21
Data decisione, Autorità:
21.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.21/AMM
19086/901
Bellinzona
21
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 6 settembre 2002
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 9 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________
una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16
maggio 2002 in territorio di __________:
"Alla guida della
vettura __________ effettuava una manovra di sorpasso a destra
sull'autostrada __________ creando pericolo alla circolazione";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 6 settembre 2002 nel
quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 9
ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di secondo grado "la più ampia facoltà
di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i
veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – il 16 agosto
2002, verso le ore 8.00 – effettuato una manovra di sorpasso a destra in
autostrada e cagionato in tal modo una situazione di pericolo alla circolazione
(decisione impugnata, con rinvio a un rapporto del 20 giugno 2002 allestito
dall'agente denunciante);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come alla data e ora
indicate dall'agente denunciante egli si trovava "a scuola ed in classe
pronto ad effettuare il test di matematica" (ricorso, a metà);
che a sostegno della sua tesi
l'insorgente produce una dichiarazione del 6 settembre 2002 di un compagno di
scuola, stando al quale "in data 16.8.2002 alle ore 8.10 mi trovavo in
compagnia del sopracitato per il consueto caffè mattutino in quanto proprio
quel giorno alle ore 8.15 avevamo un test di matematica" (doc. A allegato
al ricorso);
che in un successivo rapporto
dell'8 ottobre 2002 lo stesso agente denunciante conferma come, in base alle
indagini esperite presso la scuola frequentata dall'insorgente, "la
lezione è iniziata regolarmente e tutti gli allievi si trovavano regolarmente
in classe" (rapporto citato, pag. 1 in fondo);
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, della testimonianza
scritta del 6 settembre 2002 e del rapporto dell'agente denunciante dell'8
ottobre 2002, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio
dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze questo
giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al
convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, fondato, deve
pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e, per di più, non si è
opposta all'accoglimento del gravame;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma la quale imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;
che del resto l'insorgente,
sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure
concluso per l'assegnazione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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