Traffic-light violation and CHF 250 fine confirmed

30.2002.20Autre juridiction21 avr. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale reviewed an appeal against a CHF 250 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for failing to respect a traffic light. The appellant argued that he had crossed while the signal changed from green to amber and that there was insufficient braking distance. The judge held that the police report was not automatically binding, but the file contained no elements making the appellant's version plausible or casting doubt on the police findings. The appeal was therefore dismissed, the fine confirmed, and court fees and expenses were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 68 cpv. 1 OSS; art. 90 n. 1 LCS; assessment of police findings in traffic-contravention proceedings: police reports do not enjoy an absolute presumption of truth, but may be relied upon where the file contains no concrete indications calling them into question and the opposing version is not rendered plausible. Where the evidentiary record supports the contravention, the disciplinary fine provided for by the fine schedule is to be upheld; an appeal that is unfounded must be dismissed with costs under art. 15 LPContr.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.20

Data decisione, Autorità: 21.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.20/AMM 19426/906

Bellinzona 21 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 settembre 2002 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 23 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in territorio di __________: "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 23 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è sotto questo profilo ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che ci si potrebbe invero chiedere se l'allegato ricorsuale – il quale si limita a far riferimento a una lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale – adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;

che il quesito può nondimeno rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato – il 30 aprile 2002, alle ore 7.21 – un segnale luminoso situato in via __________ a __________ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione emanato il 30 luglio 2002 dalla polizia comunale);

che il ricorrente adduce per converso di essere "passato durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" e di non avere potuto arrestarsi "visto che lo spazio di frenatura non era sufficiente" (lettera del 27 maggio 2002 alla polizia comunale, cui il ricorso fa riferimento);

che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che, tuttavia, dal fascicolo processuale non emergono – né l'insorgente evoca – indizi suscettibili di inficiare gli accertamenti esperiti dalla polizia comunale o, se non altro, atti a sostanziare o a rendere quanto meno verosimile la versione fornita dall'interessato;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, se l'insorgente fosse effettivamente transitato "durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" (osservazioni del 27 maggio 2002, prima frase), egli non avrebbe poi potuto ragionevolmente prevalersi di uno "spazio di frenatura non […] sufficiente per fermarsi entro i limiti" (osservazioni citate, seconda frase), dato che un siffatto spazio di arresto non sarebbe in tal caso neppure esistito;

che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dalle constatazioni della polizia comunale, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia violato le predette disposizioni legali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 250.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un segnale luminoso;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

traffic lightfinepolice reportevidence assessmenttraffic violationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and sufficiently reasoned.

Solution extraite

The court left open whether the written grounds met the formal motivation requirements, because the appeal had to be dismissed on the merits in any event.

Motifs extraits

Competence, standing and timeliness were present under the applicable procedural law; any potential defect in motivation did not matter once the substantive challenge failed.

Question juridique clé

Whether the appellant violated the duty to obey a traffic light.

Solution extraite

The court held that the appellant had violated the traffic rules by not obeying the light signal.

Motifs extraits

Police findings were not inherently presumed true, but the file contained no indications undermining them and the appellant's explanation was not made plausible. The appellant's own account was internally inconsistent.

Question juridique clé

Whether the CHF 250 fine and costs should be set aside.

Solution extraite

The fine was lawful and remained in force; the appellant had to bear the court fee and expenses.

Motifs extraits

A violation of the traffic-light rule is punishable by a fine, and the disciplinary fine schedule provided CHF 250 for such conduct.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.