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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.17
Data decisione, Autorità:
18.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.17/AMM
16948/909
Bellinzona
18
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 30 luglio 2002
presentato da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 20 agosto
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
12 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa
di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le
spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 10 gennaio 2002 in
territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione
collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 luglio 2002 in
cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'audizione testimoniale di __________ __________ – di
per sé ammissibile – non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari
e completi e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d'influire
sull'esito del giudizio;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare
gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è
concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada
principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso
"nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante
sulla pubblica via";
che dal rapporto di polizia
del 31 gennaio 2002 emerge quanto segue (pag. 4):
"La protagonista __________
circolava su via __________ diretta verso __________
ad una velocità dichiarata di 50 km/h. Giunta nei pressi del ristorante
__________, si vedeva ostruita la carreggiata dal veicolo condotto dal __________
che, partito dal posteggio del ristorante, era intenzionato ad immettersi
su via __________ diretto verso __________.
__________ dichiarava
di aver notato il veicolo del __________ fermo perpendicolarmente
alla carreggiata e di aver rallentato preventivamente .
Quando quest'ultimo avanzava ostacolandole il passaggio frenava bruscamente
ma non riusciva ad evitare la collisione.
__________ affermava
di aver raggiunto lo sbocco sulla via __________ partendo dal
vicino parcheggio del ristorante __________. Pur avendo notato il
sopraggiungere della __________, si immetteva sulla via principale
ritenendo di avere sufficiente spazio e tempo. Quando si trovava ancora sulla
corsia della protagonista __________, avveniva la collisione tra le due
vetture";
che il ricorrente non contesta
la dinamica dell'incidente accertata dalla polizia (cfr. ricorso, pag. 2 in
basso), ma insiste nel sostenere di essersi immesso sulla strada cantonale solo
dopo aver "compiutamente valutato la situazione" e aver "avuto
motivo di ritenere che la signora __________ fosse ancora lontana"
(ricorso, pag. 3 verso il basso);
che l'insorgente ne desume di
non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe dovuto – con ogni
verosimiglianza – all'eccessiva velocità dell'altro veicolo, "certamente
superiore a quella dichiarata ed ammessa di 50 km/h" (ricorso, pag. 3 in
fondo e pag. 5 in alto);
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile
a propria colpa;
che l'interessato, nondimeno,
considera la colpa dell'altro conducente grave al punto da interrompere ogni
nesso causale fra il proprio agire e la collisione (ricorso, pag. 6 in alto);
che anche volendo ammettere,
per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile circolante sulla pubblica
via, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto
l'altra vettura – ch'essa circolasse a una velocità superiore al limite
consentito;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come, per ammissione dello stesso ricorrente, pur ritenendo
"di riuscire a passare senza creare pericoli" egli ha avuto
l'impressione "che l'altro veicolo circolasse a forte velocità" ed
era altresì "convinto che la vettura … fosse più lontana" (verbale
d'interrogatorio del 10 gennaio 2002, pag. 2, allegato al rapporto di polizia
citato);
che, ciò posto, l'interessato
non avrebbe dovuto "parti[re] con decisione onde raggiungere la [sua]
corsia di marcia" (verbale citato, pag. 2 in alto), bensì attendere –
conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC – il passaggio
dell'automobile che circolava sulla strada cantonale;
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e
questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro
veicolo coinvolto nell'incidente;
che la multa inflitta è, per
altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS
e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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