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Numero d'incarto:
30.2002.14
Data decisione, Autorità:
27.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.14/AMM
15154/903
Bellinzona
27
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 4 luglio 2002 presentato da
, __________
(rappresentata
dalla __________ - Protezione giuridica, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 12 luglio
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
28 giugno 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
80.–, per il seguente fatto accertato il 13 marzo 2002 in territorio di
__________: "alla guida della vettura __________ non osservava una
segnalazione semaforica rossa indicante 'fermata', s'inoltrava in
un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. LCS
art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1. ONC art. 14 cpv. 1. OSS art. 68 cpv.
1";
che __________ __________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 luglio 2002 in cui chiede
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
12 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la domanda della
ricorrente intesa a ottenere "l'estratto delle telefonate in entrata e
uscita del cellulare" dell'altra conducente coinvolta nell'infortunio (ricorso,
punto 2 in fine) non merita accoglimento, tale prova non essendo suscettibile –
come si vedrà in appresso – d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase
OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata"; chi è tenuto a
dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto
(art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non aver osservato il
semaforo rosso, per essersi immessa in un'intersezione e per aver colliso con
un autoveicolo proveniente da sinistra;
che la ricorrente, dal canto
suo, contesta "nel modo più assoluto di non aver osservato una segnalazione
semaforica rossa indicante 'fermata' " (ricorso, punto 2) e chiede il suo
proscioglimento per insufficienza di prove (punto 3);
che, in concreto, dalla
deposizione resa il 14 marzo 2002 dal teste __________ __________ davanti alla
Polizia cantonale si evince quanto segue:
In data e luogo di cui
sopra, camminavo sul marciapiede destro di via __________ in direzione
lago.
Dalla mia posizione,
distante circa 30 metri dal semaforo, vedevo chiaramente che lo stesso era in
funzione.
Improvvisamente notavo una
vettura [quella condotta dalla ricorrente, n.d.r.] che circolava su via __________
in direzione lago non arrestarsi al segnale luminoso marcante luce rossa.
Detto veicolo andava a collidere con un'altra vettura che circolava su via
della __________ e stava oltrepassando l'incrocio. […] (verbale del
14 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 23 marzo 2002);
che un secondo pedone,
__________ __________, sentito anch'egli in qualità di testimone, ha confermato
le circostanze descritte da __________ __________ (verbale dello stesso 14
marzo 2002, allegato al rapporto di polizia citato);
che l'insorgente ritiene
invero "d'essere vittima di un raggiro", adombrando che i testi non
fossero presenti al momento dell'incidente e siano stati "chiamati solo
successivamente" (ricorso, punto 2);
che l'interessata chiede
altresì di verificare la sua ipotesi attraverso "l'estratto delle
telefonate in entrata e uscita del cellulare" dell'altra conducente
coinvolta nell'infortunio;
che nulla induce tuttavia a
ritenere che i testi – ammoniti a dire la verità e resi attenti delle conseguenze
penali previste dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza – abbiano
dichiarato il falso o che non fossero neppure presenti sul luogo
dell'incidente;
che siffatta argomentazione
ricorsuale appare finanche poco seria, ove si consideri come la stessa
insorgente, interrogata il 13 marzo 2002 dalla Polizia cantonale, ha sostenuto
che il teste __________ "camminava su via della __________ proveniente da
piazza fontana __________ " (verbale del 13 marzo 2002, pag. 2 in alto,
allegato al rapporto di polizia citato);
che, dato quanto precede,
questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente
commesso le infrazioni addebitatele dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta è del
resto proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– __________ __________, ,
– __________ - Protezione giuridica, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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