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Numero d'incarto:
30.2002.13
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.13/AMM
13831/909
Bellinzona
24
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 giugno 2002
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 5 luglio
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 giugno 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 5000.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
40.–, per i seguenti fatti accertati il 15 marzo 2002 in territorio di
__________: quale responsabile della ditta __________ SA, non ha permesso alle
autorità di esecuzione di accedere all'azienda per procedere alla verifica dei
documenti di controllo e ai necessari chiarimenti. LCS art. 25, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1. OLR art. 18 cpv. 2, 21 cpv. 2 lett. D, 22 cpv. 1. OLR2 art. 23 cpv. 2,
28 cpv. 2 lett. D";
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2002 in cui postula
"una riduzione della contravvenzione che tenga conto delle osservazioni
inoltrate";
che nelle sue osservazioni del
5 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 18 cpv. 2 ORL1,
ripreso sostanzialmente dall'art. 23 cpv. 2 OLR2, datori di lavoro e conducenti
indipendenti devono permettere all'autorità di esecuzione di accedere all'azienda
e di procedere ai necessari chiarimenti;
che chiunque ostacola
l'autorità di esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso
all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni
necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l'arresto o
con la multa (art. 21 cpv. 2 lett. d ORL1; 28 cpv. 2 lett. d ORL2), la quale
non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);
che in concreto la Sezione
della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per non avere permesso
alle autorità di esecuzione di accedere all'azienda al fine di esperire le
verifiche imposte dalla legislazione sulla durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali;
che l'insorgente non contesta
l'infrazione, limitandosi a chiedere "una riduzione della contravvenzione
che tenga conto delle osservazioni inoltrate";
che nel memoriale evocato dal
ricorrente, egli si è così giustificato:
anche quest'anno ho
ricevuto l'avviso per il controllo aziendale concernente il rispetto della
OLR1, previsto per il giorno 15 marzo 2002 (ore 09.00) e formulo le seguenti
osservazioni.
Richiamato quanto espresso
con la mia lettera del 20 febbraio 2000 e con le seguenti, in riferimento al
precedente procedimento, sfociato in una contravvenzione intimatami il 6 giugno
2001, e quindi meno di 1 anno fa, rinnovo il mio invito a inoltrarmi una multa
d'ufficio.
Riassumo e ripeto i motivi
della mia autodenuncia: piccoli superamenti di limite d'orario, infrazioni alle
ore di riposo quantificabili in circa mezz'ora, dimenticanza di
accendere/spegnere il tachigrafo… insomma niente di grave.
Cercate di considerare che
il trasporto di persone richiede molta elasticità; se si è in ritardo di 15-30
minuti, non ci si può fermare prima della meta e lasciare i clienti per strada,
perché si è raggiunto il limite orario.
D'altro canto il cliente
stesso è però esigente sulla condizione degli autisti e quindi ci è pure impossibile
trasportare i passeggeri per ore, senza le dovute pause, perché sarebbero loro
per primi a denunciarci (vedi caso Bus Express-Liceo).
La legge non sempre è
logica, ad esempio:
Caso a: un autista termina
il suo servizio alle 22.30, va dritto a casa a dormire e alle ore 07.00 riparte,
è "fuorilegge" ma riposato…
Caso b: un autista termina
il suo servizio alle ore 18.30, va a cena e a ballare fino alle ore 04.00 e
alle ore 05.00 riparte: è "legale" ma stanco…
A voi le considerazioni del
caso.
Bisogna anche tener
presente che nel nostro lavoro ci sono periodi e soprattutto giornate, nelle
quali siamo particolarmente sollecitati. Non ci è certo concesso fare i
difficili: se il cliente, che ci aveva assicurato che saremmo rientrati per un
determinato orario (con tutti i presupposti per essere in regola) ci chiede un
"supplemento", non possiamo permetterci di rifiutare. Ci sono casi in
cui dobbiamo veramente fare buon viso a cattiva sorte e sobbarcarci le conseguenze,
se non vogliamo fallire. Se non accontentiamo il cliente, questi si rivolgerebbe
probabilmente ad una ditta italiana, e a queste ditte i controlli chi li fa?
Vi esorto a notificarmi una
contravvenzione in base alla mia autodenuncia senza procedere in inutili
lungaggini burocratiche che potrebbero condurre all'esasperazione. Recenti casi
drammatici dovrebbero insegnare qualcosa…
Per ottenere qualche
guadagno si deve lavorare duro, e alla nostra categoria lo Stato non regala niente,
anzi toglie spesso e volentieri. Non chiedo altro che poter lavorare in pace.
Potete verificare i
risultati dei circa 20 controlli effettuati dalle vostre pattuglie nel corso
del 2001, vi renderete conto che non c'è niente di più di quanto da me
autodenunciato.
Conto sul vostro buon senso
e spero che provvediate a inviarmi direttamente la contravvenzione senza
perdere tempo a presentarvi per il controllo poiché il 15 marzo io non sarò
presente;
che le giustificazioni addotte
dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dal permettere all'autorità competente
di accedere all'azienda e di esperire le indagini richieste dalle norme sulla
durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali;
che la reiterazione del reato
meno di un anno dopo aver ricevuto una multa di fr. 3000.– per gli stessi
motivi (doc. D allegato al ricorso) e la dichiarata intenzione di continuare a
perpetrare siffatta infrazione "per gli anni a venire" (doc. F
allegato al ricorso) giustificano anzi la severità mostrata dall'autorità di
primo grado nei confronti dell'interessato;
che in definitiva la multa
inflitta al ricorrente è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 25, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCS; 18 cpv. 2, 21 cpv. 2 lett. d, 22 cpv. 1 OLR1; 23 cpv. 2, 28 cpv. 2
lett. d OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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