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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.51
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, CCRP
Titolo:
domanda di revisione di un sentenza emanata dal giudice della Pretura penale - presupposti- rilevanza di fatti o di mezzi di prova nuovi ignoti al giudice del primo processo
Incarto n.
17.2004.51
Lugano
20 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sull'istanza di revisione del 7 settembre 2004 presentata da
__________,
__________,
economista, coniugato
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di revisione;
- Il giudizio sulle
spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'8 agosto 2003 __________, dopo avere trascorso la serata al
Festival del film di Locarno, si è recato a Bellinzona alla guida della sua
Fiat “Panda” (TI __________) per riaccompagnare a casa una conoscente. Sulla
via del ritorno, alle ore 1.20, egli è transitato nell'abitato di Cadenazzo
davanti a un apparecchio elettronico per il controllo della velocità posto
sulla strada cantonale, dove vige il limite di 50 km/h. L'apparecchio ha
rilevato che il suo veicolo viaggiava a 81 km/h (86 km/h, dedotto il margine di
tolleranza).
B. Con decreto di accusa del 23 febbraio 2004 il Procuratore pubblico
ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Al decreto
di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con
sentenza del 6 luglio 2004 il giudice della Pretura penale ha confermato tanto
l'imputazione quanto la proposta di pena.
C. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 9
luglio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati
l'8
agosto successivo, egli ha chiesto – all'appoggio anche di un rapporto da lui
commissionato all'ing. __________, esperto in segnaletica e infortunistica
stradale – che il capo d'imputazione fosse derubricato a infrazione “semplice”
alle norme della circolazione e che la multa fosse ridotta a fr. 200.–. Con
sentenza del 18 agosto 2004 questa Corte ha respinto il ricorso in quanto ammissibile
(inc. 17.2004.48).
D. Con istanza del 7 settembre 2004 __________ postula la revisione
della sentenza emessa il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale,
invocando fatti e mezzi di prova ignoti a tale giudice (art. 299 lett. c CPP).
In pendenza di procedura egli chiede inoltre che l'esecuzione della sentenza
impugnata sia sospesa (art. 301 cpv. 5 CPP). L'istanza non ha formato oggetto
di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso
di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano
noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la medesima portata
dell'art. 397 CP (del resto espressamente richiamato), adempie cioè i requisiti
minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265
consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova nuovi
devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un mezzo di
prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66 consid. 2a
pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV
253 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che
il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 112 IV 6
consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti del
dibattimento possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione che il
giudice, ne avesse avuto conoscenza, avrebbe verosimilmente deciso in modo
diverso e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non
sull'arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi
di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima
sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un
giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid.
2a pag. 67 con richiami). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri
poter influire sulla commisurazione della pena, per contro, poco importa (DTF
117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).
-
Nei primi nove punti del memoriale (pag. 2 a 5) l'istante sostiene,
per riprendere la sua stessa sintesi delle argomentazioni, che “il Pretore
penale ha accertato in maniera discutibile i fatti, ritenendo quale fattispecie
relativa alla visibilità della segnaletica soltanto ciò che della stessa si
vede direttamente sulla documentazione fotografica. Siccome però la fattispecie
completa non era quella che si vede direttamente sulla detta documentazione fotografica,
l'accertamento dei fatti doveva essere fatto come da noi qui esposto, per
giungere pertanto alle conclusioni sostenute dal qui richiedente” (memoriale,
punto 10). Già tale assunto dimostra che l'istante fraintende l'istituto della
revisione. Così com'è formulata, in effetti, l'istanza non è altro che un
nuovo ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, fondato una
volta ancora sulla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di rilevare
tuttavia, nella sentenza del 18 agosto 2004, che il giudice della Pretura
penale poteva giungere senza arbitrio al convincimento secondo cui l'accusato
era in grado di notare i segnali con il limite di velocità (50 km/h) posti
sulla destra e sulla sinistra della carreggiata, se avesse prestato attenzione.
A maggior ragione ove si consideri che al conducente non poteva sfuggire di
circolare all'interno di una località. Ora, una domanda di revisione deve
ancorarsi a fatti o mezzi di prova ignoti al primo giudice e suscettibili di
inficiare gli accertamenti alla base della sentenza di condanna. Completamente estranei
alle previsioni dall'art. 299 lett. c CPP, i primi dieci punti dell'istanza in
esame non sorreggono in realtà alcuna domanda di revisione e vanno pertanto
dichiarati inammissibili.
-
L'istante fonda poi la domanda di revisione sul referto consegnatogli
il 4 agosto 2004 dall'ing. __________, dopo l'emanazione della sentenza da parte
del giudice della Pretura penale, affermando che tale mezzo di prova, nuovo e
decisivo, permette finalmente un debito accertamento dei fatti. Come l'esperto
sottolinea, invero, il limite di velocità (50 km/h) era poco visibile per due
gravi carenze di segnaletica: la posa del cartello nell'unica zona d'ombra del
tratto stradale e l'abbagliamento provocato da un vicino faro alogeno che
illumina un'esposizione d'automobili. Su questo punto la domanda di revisione è
proponibile, ma infruttuosa. Quand'anche il primo giudice avesse avuto a disposizione
il noto referto, in effetti, appare già di primo acchito inverosimile ch'egli
avrebbe deciso in modo diverso. Che il segnale non si trovasse in una posizione
propriamente felice, per vero, era stato accertato anche dal giudice medesimo,
cui era noto che in seguito il cartello era poi stato spostato di qualche metro
verso Sant'Antonino (sentenza del 6 luglio 2004, consid. 3). Nemmeno la
circostanza che nei pressi del segnale si trovasse il faro alogeno di un'esposizione
era stato trascurato; il primo giudice aveva soggiunto nondimeno che un analogo
cartello si trovava sull'altro lato della carreggiata (loc. cit., consid. 3 in
fine), che il limite di 50 km/h subentra in quel luogo dopo un lungo tratto
in cui la velocità massima consentita è di 60 km/h (sicché nulla giustificava
gli 81 km/h rilevati: loc. cit., consid. 4 in fine) e che l'accusato non poteva
ignorare di circolare – comunque fosse – in una zona densamente abitata, con
molte case a filo della strada e un cavalcavia destinato all'attraversamento
dei pedoni (loc. cit., consid. 5 in fine). Il rapporto allegato all'istanza non
appare dunque suscettivo di inficiare gli accertamenti alla base della prima
sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un
giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato. Anche in proposito la domanda
è votata perciò all'insuccesso.
-
L'emanazione del giudizio odierno giudizio rende senza oggetto la
richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata. Quanto agli
oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, cui
rinvia l'art. 301 cpv. 2 CPP,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico Mario Branda, 6501 Bellinzona;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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